Sez. 5 - , Ordinanza n. 32101 del 12/12/2018 (Rv. 651906 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI | Accesso domiciliare - Legittima autorizzazione del Procuratore della Repubblica - Mancanza - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - AUTORIZZAZIONI
In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte dirette, gli elementi probatori acquisiti dall'amministrazione finanziaria in seguito ad un atto di accesso in locali adibiti ad abitazione privata sono inutilizzabili se quest'ultimo non sia avvenuto in forza di una legittima autorizzazione del Procuratore della Repubblica, non rilevando che tale sanzione non sia prevista espressamente, in quanto essa deriva dalla regola generale secondo cui l'assenza di un presupposto di un procedimento amministrativo inficia tutti gli atti nei quali esso si articola.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)