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Sez. 2, Sentenza n. 3110 del 17/10/1972 (Rv. 360889 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360889-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - LUOGO DELLA NOTIFICAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'osservanza della disposizione, secondo la quale il controricorso deve essere notificato al domicilio eletto dal ricorrente in Roma, non e prescritta a pena di nullita, la quale pertanto non puo essere dichiarata se la notifica, per quanto non effettuata al luogo predetto, abbia raggiunto il suo scopo, che e quello di portare l'atto a conoscenza del ricorrente. (Conf 736'59).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)