Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1062 del 18/01/2011 (Rv. 616365 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI | CERTALEX - Destinazione di parti comuni ad uso esclusivo di singoli condomini - Legittimità - Presupposti - Idoneità del residuo a soddisfare analoghe esigenze degli altri condomini - Conservazione della destinazione originaria - Necessità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI
Al singolo condòmino è consentito servirsi in modo esclusivo di parti comuni dell'edificio soltanto alla duplice condizione che il bene, nelle parti residue, sia sufficiente a soddisfare anche le potenziali, analoghe esigenze dei rimanenti partecipanti alla comunione e che lo stesso, ove tutte le predette esigenze risultino soddisfatte, non perda la sua normale ed originaria destinazione, per il cui mutamento è necessaria l'unanimità dei consensi. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 360 bis com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)