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DIRETTIVA 93/15/CEE DEL CONSIGLIO del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione1, in cooperazione con il Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che l'articolo 8 A stabilisce che il mercato interno debba essere attuato entro il 31 dicembre 1992; che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato;

considerando che l'articolo 100 A, paragrafo 3 del trattato prevede che la Commissione, nelle sue proposte in materia di sicurezza, si basa su un livello di protezione elevato;

considerando che la libera circolazione dei prodotti implica che siano soddisfatte talune condizione essenziali; in particolare che la libera circolazione degli esplosivi presuppone l'armonizzazione delle legislazioni riguardanti l'immissione degli esplosivi nel mercato;

considerando che gli esplosivi per uso civile formano oggetto di normative nazionali particolareggiate, soprattutto per quanto concerne i requisiti di sicurezza e di sicurezza pubblica; che tali normative nazionali stabiliscono, in particolare, che le autorizzazioni all'immissione nel mercato siano concesse soltanto se gli esplosivi soddisfano ad una serie di prove;

considerando che l'armonizzazione delle condizioni di immissione nel mercato implica che le disposizioni nazionali divergenti siano armonizzate per garantire la libera circolazione di questi prodotti, senza che vengano abbassati gli attuali livelli ottimali di sicurezza e di sicurezza pubblica;

considerando che la presente direttiva definisce soltanto i requisiti essenziali cui devono soddisfare le prove di conformità degli esplosivi; che, per facilitare la prova della conformità ai requisiti essenziali, è molto utile la disponibilità di norme armonizzate a livello europeo per quanto concerne, in particolare, i metodi di prova degli esplosivi; che tali norme non esistono attualmente;

considerando che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi privati e devono conservare l'attuale forma non vincolante; che, a tal fine, il comitato europeo per la standardizzazione (CEN) è stato riconosciuto come uno dei due organismi competenti per adottare norme armonizzate, in conformità degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione, il CEN ed il CENELEC, ratificati il 13 novembre 1984; che, ai fini della presente direttiva, si intende per norma armonizzata un testo contenente specifiche tecniche adottato dal CEN, su mandato della Commissione, in conformità della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche4, e agli orientamenti generali di cui sopra;

considerando che la decisione 90/683/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1990, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica5, ha creato i mezzi armonizzati in materia di procedure di valutazione della conformità; che l'applicazione dei suddetti moduli agli esplosivi consente di determinare la responsabilità dei fabbricanti e degli organismi incaricati di attuare procedure di valutazione della conformità tenendo conto della natura degli esplosivi;

considerando che in materia di sicurezza le norme relative al trasporto degli esplosivi formano oggetto di convenzioni e di accordi internazionali; che a livello internazionale esistono «raccomandazioni» delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose, compresi gli esplosivi, la cui sfera d'applicazione oltrepassa l'ambito comunitario; che pertanto la presente direttiva non concerne le norme relative al trasporto;

considerando che gli articoli pirotecnici richiedono misure adeguate per le esigenze di protezione dei consumatori e la sicurezza del pubblico; che si prevede di preparare una direttiva complementare al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda la definizione dei prodotti di cui alla presente direttiva, ci si deve rifare alla definizione di tali prodotti quale prevista dalle «raccomandazioni» precitate;

considerando che la presente direttiva include nel suo campo di applicazione le munizioni, ma solo per quanto concerne le norme relative al controllo dei trasferimenti e ai dispositivi relativi; che, siccome le munizioni sono oggetto di trasferimenti in condizioni analoghe alle armi, è opportuno che tali trasferimenti siano sottoposti a disposizioni analoghe a quelle applicate alle armi e previste dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi6;

considerando che deve essere garantita anche la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori che producono o impiegano gli esplosivi; che è attualmente in preparazione una direttiva complementare, che concernerà soprattutto la tutela della salute e della incolumità dei lavoratori nel quadro della produzione, del deposito e dell'impiego degli esplosivi;

considerando che, nel caso di minacce o di pregiudizio gravi alla sicurezza pubblica a causa della detenzione o dell'impiego illeciti di esplosivi o di munizioni che rientrano nella presente direttiva, conviene consentire agli Stati membri di derogare, a date condizioni, alle disposizioni della presente direttiva in materia di trasferimenti;

considerando infine che si devono stabilire meccanismi di cooperazione amministrativa e che è opportuno al riguardo che le autorità competenti si conformino al regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri ed alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola7;

considerando che la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare provvedimenti al fine di prevenire il traffico illegale di esplosivi e di munizioni,

CAPO I Disposizioni generali

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Lussemburgo, addì 5 aprile 1993. Per il Consiglio Il Presidente J. TROEJBORG