Sez. 3 - , Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021 (Rv. 663183 - 02)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE | Contratto di comodato - Azione in restituzione - Onere della prova - Riparto.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE
L'attore in restituzione, il quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto (nella specie, comodato precario), ha l'onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio, e quindi il venir meno del titolo legittimante l'ulteriore godimento della cosa da parte del convenuto.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)