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Sez. 2, Sentenza n. 23 del 07/01/1975 (Rv. 373130 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1975-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373130-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITA - LIMITI - FATTISPECIE.*

Il potere di revoca dei propri provvedimenti ordinatori, attribuito al giudice istruttore dall'art 177, comma secondo, cod proc civ, trova ostacolo sia nel divieto di riaprire termini gia esauriti (art 154 cod proc civ), sia nella preclusione derivante dalla situazione di diritto sostanziale consolidatasi a favore di una delle parti. (nella specie, il consigliere istruttore aveva revocato il suo precedente decreto di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio con indicazione del termine per la notifica e, dopo la scadenza di tale termine, aveva fissato nuovo termine per la detta notifica, quando si era gia verificato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a causa della non avvenuta notifica, in Sede di gravame, dell' atto riassuntivo nel termine indicato nel primo decreto dell'istruttore).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 310

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)