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Sez. 5 - , Ordinanza n. 20656 del 17/07/2023 (Rv. 668501 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE | Solidarietà del cessionario ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione per le cessioni a prezzi inferiori al valore normale - Prova contraria del cessionario - Oggetto - Documentazione da cui evincere specifiche ragioni giustificative.
Stato
decisa il 2023-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668501-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ACCERTATA - IN GENERE

Per escludere la propria responsabilità solidale ex art. 60 bis, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972, il cessionario è onerato di superare la prova presuntiva, fornita dall'amministrazione finanziaria, sull'effettuazione di una cessione a prezzo inferiore al valore normale mediante una prova contraria, consistente in documenti dai quali poter evincere, in modo oggettivo, la sussistenza di specifiche ragioni giustificative riferibili alla concreta attività economica svolta dall'acquirente.

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 386 CORTE COST., DM Finanze 22/12/2005, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 60 bis com. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)