Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 178 del 1998
Massime (1)
Massima n. 23932
- Parlamento
- Immunità parlamentari
- Richiesta di rinvio a giudizio, del procuratore della repubblica presso il tribunale di milano, e decreto che dispone il giudizio, del giudice per le indagini preliminari del tribunale di roma, con cui si contesta al deputato vittorio sgarbi, per le opinioni espresse nel corso di una manifestazione politica e riportate da quotidiani, il delitto di diffamazione a mezzo stampa
- Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato proposto dallo stesso deputato sgarbi nei confronti sia del procuratore della repubblica che del giudice per le indagini preliminari, per la pretesa insindacabilità, ex art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni incriminate
- Esame delibativo
- Rilevato difetto, in mancanza di una deliberazione di insindacabilità da parte della camera dei deputati, del requisito oggettivo della sussistenza attuale della "materia di conflitto"
- Inammissibilità del ricorso.
Leggi la massima
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal deputato Sgarbi nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio, del primo, e del decreto che dispone il giudizio, del secondo, con cui, in riferimento ad uno stesso fatto, costituito dalle opinioni espresse dallo Sgarbi nel corso di una manifestazione politica svoltasi a Milano, in vista delle elezioni, il 27 marzo 1996, successivamente riportate da quotidiani, gli si è contestato il delitto di diffamazione a mezzo stampa - ricorso formulato in base all'assunto che con gli atti suddetti, in contrasto con le norme (artt. 21 e 68, comma primo, Cost.) sulla libertà di manifestazione del pensiero e sull'immunità parlamentare, si era dato luogo ad un conflitto con il Parlamento per cui anche il parlamentare interessato si ritiene legittimato a richiedere l'intervento della Corte costituzionale - deve essere dichiarato inammissibile, già in sede di prima delibazione (art. 37, commi secondo e terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87) per l'assenza attuale - in mancanza di una dichiarazione di insindacabilità da parte della Camera dei deputati - del requisito oggettivo (art. 37, comma primo, legge n. 87) della "materia di conflitto". Alla stregua della costante giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, comma primo, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza, e pertanto, sino a che la Camera di appartenenza non abbia deliberato in merito, il potere di valutare, incidentalmente, la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare, spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando, naturalmente, la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione. Con la conseguenza che la Corte costituzionale non può essere chiamata a pronunciarsi se non quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza e quella dell'autorità giudiziaria. - Sul requisito oggettivo di ammissibilità costituzionale dalla sussistenza attuale della "materia del conflitto", v., in riferimento però a diversa fattispecie, S. n. 265/1997; sugli effetti della delibera di insindacabilità adottata dalla Camera di appartenenza sui processi penale e civile, e sulla facoltà dell'autorità giudiziaria di sollevare a sua volta conflitto di attribuzione, v. ancora S. n. 265/1997 ed inoltre S. nn. 129/1996, 110/1988 e 443/1993. red. S. Pomodoro
Norme impugnate
- richiesta Procura Repubblica presso trib. Milano 19 giugno 1996
- decreto G.U.P. del Tribunale di Roma 30 novembre 1997
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi, con ricorso depositato il 27 dicembre 1997, iscritto al n. 84 del registro ammissibilità conflitti, nei confronti del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano.
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Guido Neppi Modona.
punto 1
Ritenuto che il ricorrente, premesso di essere membro del Parlamento da due legislature e di avere in tale sua qualità partecipato ad una manifestazione politica a Milano il 27 marzo 1996 in vista delle successive elezioni dell'aprile 1996, espone di essere stato querelato per il delitto di diffamazione a mezzo stampa per le opinioni espresse nel corso di quella manifestazione politica, successivamente riportate da alcuni organi di stampa, tra cui i quotidiani "La Repubblica" e "Il Corriere della Sera";
che il ricorrente lamenta che i procedimenti penali intentati nei suoi confronti - rispettivamente a Roma e Milano - si pongono in contrasto con le norme costituzionali "sulla libertà di espressione del pensiero (art. 21) e sull'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento (art. 68)";
che "i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione" - individuabili nel giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma che ha sottoscritto il decreto che dispone il giudizio e nel sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano che ha presentato richiesta di rinvio a giudizio - mediante tali comportamenti avrebbero aperto, ad avviso del ricorrente, un "non più tollerabile" conflitto con il Parlamento, tale da richiedere l'intervento della Corte costituzionale;
che, in particolare, il Parlamento sarebbe stato privato del potere-dovere di accertare l'insindacabilità del comportamento del ricorrente, nonostante l'espressa richiesta presentata in tal senso all'autorità giudiziaria;
che, ad avviso del ricorrente, sussiste il diritto del singolo membro del Parlamento di proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria dal momento che analogo diritto sarebbe riconosciuto a ciascun componente dell'ordine giudiziario;
che, in definitiva, il ricorrente chiede che la Corte dichiari che "con i comportamenti denunciati i funzionari dell'ordine di cui all'art. 104 della Costituzione hanno avviato un conflitto contro il Parlamento per inficiarne le prerogative, (...) con conseguente violazione della Costituzione e inesistenza giuridica degli atti posti in essere in tale guerra".
punto 2
Considerato che, alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo sentenza n. 265 del 1997), la potestà di dichiarare, a norma dell'art. 68, primo comma, Cost., che l'opinione espressa da un membro del Parlamento è qualificabile come esercizio delle funzioni parlamentari, con l'effetto di precludere una diversa qualificazione ad opera del giudice, è attribuita esclusivamente alla Camera di appartenenza;
che, di conseguenza, "solo l'esercizio in concreto, da parte della Camera di appartenenza del parlamentare, della propria potestà" produce "l'effetto inibitorio dell'inizio o della prosecuzione di qualsiasi giudizio di responsabilità, penale o civile per il risarcimento dei danni" (v. sentenze n. 265 del 1997 e n. 129 del 1996), ferma restando la facoltà dell'autorità giudiziaria che procede di provocare il controllo della Corte costituzionale sollevando conflitto di attribuzione "per vizi del procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido esercizio" della potestà del Parlamento (v. sentenze n. 1150 del 1988 e n. 443 del 1993);
che, sino a che la Camera di appartenenza del parlamentare non abbia deliberato in merito, il potere di valutare incidentalmente la sindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare spetta all'autorità giudiziaria che procede, ferma restando la facoltà del membro del Parlamento di sollecitare il riesame della valutazione operata dall'autorità giudiziaria mediante gli ordinari mezzi di impugnazione (v. sentenza n. 265 del 1997);
che la Corte costituzionale può essere chiamata ad intervenire solo a posteriori quando risulti da atti formali un contrasto tra la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare e quella dell'autorità giudiziaria;
che nel caso di specie, in assenza di una deliberazione della Camera dei deputati che abbia dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Sgarbi, il presupposto oggettivo del conflitto non si è realizzato;
che pertanto il presente ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza attuale della materia di un conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sollevato dal deputato al Parlamento Vittorio Sgarbi nei confronti del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma e del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze