Sez. 5, Sentenza n. 25774 del 23/04/2014 Ud. (dep. 16/06/2014) Rv. 259303 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA | "Social network" - Creazione di un falso profilo associato all'altrui immagine ed a caratteristiche personali negative - Reato - Integrazione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - SOSTITUZIONE DI PERSONA
Integra il delitto di sostituzione di persona (art. 494 cod. pen.) la condotta di colui che crea ed utilizza un "profilo" su social network, utilizzando abusivamente l'immagine di una persona del tutto inconsapevole, associata ad un "nickname" di fantasia ed a caratteristiche personali negative. (In motivazione, la Corte ha osservato che la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul "social network" evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell'agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l'immagine).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 494
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)