Sez. 4, Sentenza n. 935 del 23/06/1994 Cc. (dep. 23/09/1994) Rv. 200154 - 01
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento | Procura speciale al difensore - Operatività delle norme del codice di procedura civile - Sussistenza - "Ratio".
Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Procedimento
Il procedimento per l'attribuzione di una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, segue - ove non diversamente stabilito - le norme processualcivilistiche, trattandosi di procedimento civile attinente ad interessi economici, inserito per ragione di "sedes materiae" e di opportunità, nel codice di procedura penale. Ne consegue che - salva la facoltà attribuita all'interessato dall'art. 645, primo comma, cod. proc. pen. - di agire personalmente, il ricorso, quanto a procura, è regolato dall'art. 365 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 89, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 89, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 645 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 645 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)