Sez. 5, Sentenza n. 12546 del 15/10/2001 (Rv. 549631 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI | Natura - Sussistenza - Condizioni - Procedimento diretto all'accertamento del debito tributario - Ragioni di invalidità - Opponibilità da parte del liquidatore o dell'amministratore liquidatore di fatto oppure rilevabilità da parte del giudice - Esclusione.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI
La responsabilità del liquidatore o dell'amministratore - liquidatore di fatto, prevista dall'art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, trova la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. La natura e l'oggetto di tale responsabilità - pur dipendendo l'attualità della stessa dalla conseguita certezza e definitività del debito tributario - comportano l'estraneità dell'obbligato al procedimento diretto all'accertamento di tale debito. Ne deriva che eventuali ragioni di invalidità di detto procedimento non possono essere opposte dal liquidatore od amministratore - liquidatore di fatto e rilevate dal giudice.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)