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Sez. 2, Sentenza n. 1056 del 06/06/1967 Ud. (dep. 20/11/1967) Rv. 106040 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO INIZIO DI UN PROCEDIMENTO PENALE - NON E RICHIESTO - MERA EVENTUALITA CHE UN PROCEDIMENTO VENGA APERTO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1967-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/106040-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - SIMULAZIONE DI REATO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - EFFETTIVO INIZIO DI UN PROCEDIMENTO PENALE - NON E RICHIESTO - MERA EVENTUALITA CHE UN PROCEDIMENTO VENGA APERTO - SUFFICIENZA.*

Il momento consumativo del delitto di simulazione di reato coincide col momento in cui si afferma falsamente all'autorita giudiziaria penale, o ad altra autorita che a quella sia tenuta a riferire, essersi verificato un reato. Ai fini della configurabilita del delitto di cui all'art 367 cod pen, infatti, non ha alcuna Rilevanza che un procedimento penale abbia avuto inizio o meno, essendo sufficiente ad integrare il reato la mera eventualita che in base al fatto falsamente denunziato un procedimento penale possa venire aperto. (V 104145, anno 1967; 101218, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 367

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)