Sez. 6, Sentenza n. 2911 del 16/10/1973 Ud. (dep. 12/04/1974) Rv. 126690 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO - NECESSITA - LIMITI - ATTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NECESSITA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI ISTRUTTORI - DIFESA E DIFENSORI - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA (AVVISO DI PROCEDIMENTO - NECESSITA - LIMITI - ATTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - NECESSITA DELLA PREVENTIVA COMUNICAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo della comunicazione giudiziaria, ai sensi degli artt 304 e 390 cod proc pen, sussiste solo quando sia necessario il compimento di Atti di istruzione da parte del PM o del giudice istruttore e non anche per le indagini della polizia giudiziaria, ancorche queste si svolgano nei confronti di indiziato di reato gia individuato. (nella specie, periti agrari avevano provveduto al sequestro dei cartellini apposti su alcuni sacchi di polietilene, chiusi con cucitura meccanica).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)