Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 72 del 1970
Massime (1)
Massima n. 5004
- Processo penale
- Atti di polizia giudiziaria
- Assicurazione del corpo del reato
- Cod. proc. pen., art. 222, secondo comma
- Possibilità di effettuazione ed utilizzazione in causa dei processi verbali di sequestro senza l'osservanza dell'art. 304 quater dello stesso codice
- Violazione dell'art. 24 della costituzione
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del cod. di proc. penale in relazione all'art. 304 quater del codice di procedura penale. Cfr.: sent. n. 148/69 e sent. n. 2/1970.
Norme impugnate
- art. 222 codice di procedura penale del 1930
Parametri
- art. 24, comma 2, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal pretore di Chieri nel procedimento penale a carico di Cristofaro Antonietta, iscritta al n. 316 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice relatore Enzo Capalozza.
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonietta Cristofaro, il pretore di Chieri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui rende possibile la effettuazione e la successiva utilizzazione in causa dei processi verbali di sequestro senza l'osservanza dell'art. 304 quater del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione;
punto 2
Considerato che la norma denunziata è stata dichiarata illegittima con sentenza di questa Corte n. 148 del 1969 (vedi anche la sentenza n. 2 del 1970);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale:
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 222, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 304 quater del codice di procedura penale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
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