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Sez. 2, Sentenza n. 12775 del 20/05/2008 (Rv. 603455 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Beni in comunione - Usucapione della quota di un comproprietario da parte degli altri - Assenza di un atto formale di interversione del possesso - Irrilevanza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603455-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

In tema di comunione, anche in mancanza di un atto formale di interversione del possesso, può essere usucapita la quota di un comproprietario da parte degli altri, sempre che l'esercizio della signoria di fatto sull'intera proprietà comune non sia dovuto alla mera astensione del titolare della quota ma risulti inconciliabile con la possibilità di godimento di quest'ultimo ed evidenzi, al contrario, in modo del tutto univoco, la volontà di possedere "uti dominus" e non "uti condominus". (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto acquistata per usucapione la proprietà di una quota di un edificio in comunione, ricostruito a seguito di perimento totale, da parte dei soli comproprietari che, fin dalla edificazione della nuova costruzione, avevano occupato interamente i tre piani del palazzo, nel totale disinteresse dell'altro comunista).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)