Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)
Testo in vigore al
Art. 4
Gli Stati membri provvedono a che gli articoli 2 e 3 si applichino anche a qualsiasi persona, diversa da quelle specificate in detti articoli, in possesso di informazioni privilegiate, che sappia o che avrebbe dovuto sapere trattarsi di informazioni privilegiate.
Art. 5
Gli Stati membri vietano a qualsiasi persona fisica o giuridica di porre in essere manipolazioni del mercato.
Art. 6
1.
Gli Stati membri dispongono che gli emittenti di strumenti finanziari comunichino al pubblico, al più presto possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detti emittenti.
Senza pregiudizio delle misure adottate per adempiere quanto disposto al primo comma, gli Stati membri dispongono che gli emittenti abbiano l'obbligo di far apparire sul loro sito Internet, per un periodo adeguato, tutte le informazioni privilegiate che sono tenuti a rendere pubbliche.
2. Un emittente può, sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 1, al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a condizione che tale omissione non possa fuorviare il pubblico e che l'emittente sia in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse. Gli Stati membri possono esigere che l'emittente informi senza indugio l'autorità competente della decisione di ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate.
3.
Gli Stati membri dispongono che qualora un emittente, o una persona che agisca in suo nome o per suo conto, divulghi, nel normale esercizio del proprio lavoro o della propria professione o nell'adempimento delle proprie funzioni, qualsiasi informazione privilegiata ad un terzo ai sensi dell'articolo 3, lettera a), detto emittente abbia l'obbligo di dare integrale ed efficace divulgazione al pubblico di tale informazione, simultaneamente in caso di divulgazione intenzionale, tempestivamente in caso di divulgazione non intenzionale.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano qualora la persona che riceve l'informazione sia soggetta ad un obbligo di riservatezza, sia esso legale, regolamentare, statutario o contrattuale.
Gli Stati membri sono tenuti a disporre che gli emittenti o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto istituiscano un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate. Gli emittenti e le persone che agiscono in loro nome o per loro conto aggiornano regolarmente tale registro e lo trasmettono all'autorità competente ogniqualvolta quest'ultima lo richieda.
4. Le persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente di strumenti finanziari e, se del caso, le persone legate strettamente ad esse, notificano all'autorità competente l'esistenza di operazioni effettuate per loro conto attinenti ad azioni emesse da tale emittente o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a loro collegati. Gli Stati membri provvedono a consentire il più presto possibile un agevole accesso del pubblico a dette informazioni, almeno su base individuale.
5. Gli Stati membri assicurano che ci siano norme adeguate che garantiscano che le persone che producono o diffondono ricerche riguardanti strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari o le persone che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimenti destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, vigilino con ragionevole diligenza affinché l'informazione sia presentata correttamente e comunichino ogni loro interesse o indichino l'esistenza di conflitti di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce. Tali norme sono notificate alla Commissione.
6. Gli Stati membri assicurano che gli operatori di mercato adottino disposizioni strutturali intese a prevenire e identificare pratiche di manipolazione del mercato.
7. Al fine di garantire il rispetto dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, l'autorità competente può adottare tutte le misure necessarie a garantire che il pubblico sia correttamente informato.
8. Le istituzioni pubbliche che diffondono statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui mercati finanziari le diffondono in maniera corretta e trasparente.
9. Gli Stati membri impongono a chiunque compia professionalmente operazioni su strumenti finanziari di avvertire senza indugio l'autorità competente qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una manipolazione del mercato.
10.
Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva, la Commissione adotta disposizioni di applicazione riguardanti:
le modalità tecniche per l'adeguata divulgazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1 e 3,
le modalità tecniche in base alle quali la divulgazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui al paragrafo 2 può essere ritardata,
le modalità tecniche volte a favorire un approccio comune nell'attuazione del paragrafo 2, seconda frase,
le condizioni secondo le quali gli emittenti, o i soggetti che agiscono per loro conto, sono tenuti a istituire un registro delle persone che, lavorando per loro, hanno accesso ad informazioni privilegiate, come indicato al paragrafo 3, nonché le condizioni alle quali tale registro sarà aggiornato,
le categorie di persone e le caratteristiche di un'operazione, inclusa la dimensione, che comportano l'obbligo di divulgazione di cui al paragrafo 4 e le modalità tecniche di divulgazione all'autorità competente,
le modalità tecniche applicabili alle varie categorie di persone di cui al paragrafo 5 per la corretta presentazione delle ricerche e di altre informazioni che raccomandano una strategia di investimento e per la divulgazione dell'esistenza di interessi specifici o di conflitti di interesse di cui al paragrafo 5. Tali modalità tengono conto delle norme, comprese quelle di autoregolamentazione, che disciplinano la professione di giornalista,
le modalità tecniche in base alle quali le persone di cui al paragrafo 9 devono notificare all'autorità competente.
Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.
11. L’AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione in conformità del paragrafo 10, primo comma, sesto trattino. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 7
La presente direttiva non si applica alle operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica dei cambi o alla gestione del debito pubblico effettuate da uno Stato membro, dal Sistema europeo di banche centrali, da una Banca centrale nazionale o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, ovvero da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi. Gli Stati membri possono estendere detta esclusione ai loro Stati federati o ad autorità locali analoghe per quanto attiene alla gestione del debito pubblico di questi ultimi.
Art. 8
1. I divieti imposti dalla presente direttiva non si applicano né alle negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto di azioni proprie né alle operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario, a condizione che tali negoziazioni si svolgano in conformità delle disposizioni di applicazione adottate. Tali disposizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2 bis.
2. L’AESFEM può elaborare norme tecniche di attuazione per assicurare condizioni uniformi di applicazione degli atti adottati dalla Commissione conformemente al paragrafo 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 9
Le disposizioni della presente direttiva si applicano ad ogni strumento finanziario ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato di almeno uno Stato membro, o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in detto mercato, a prescindere dal fatto che le operazioni di negoziazione abbiano o meno effettivamente luogo in tale mercato.
Gli articoli 2, 3 e 4 si applicano altresì a ogni strumento finanziario non ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno Stato membro, ma il cui valore dipende da uno strumento finanziario come indicato al primo comma.
L'articolo 6, paragrafi da 1 a 3, non si applica agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro.
Art. 10
Ogni Stato membro applica i divieti e gli obblighi fissati nella presente direttiva:
a) alle attività effettuate nel proprio territorio o all'estero e aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato situato o operante nel suo territorio o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato;
b) alle attività effettuate nel proprio territorio e aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in tale mercato.
Art. 11
Fatte salve le competenze delle autorità giudiziarie, ogni Stato membro designa un'unica autorità amministrativa competente a vigilare sull'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva.
Gli Stati membri stabiliscono efficaci meccanismi e procedure di consultazione con i partecipanti al mercato concernenti eventuali modifiche nella legislazione nazionale. Tali meccanismi possono includere comitati consultivi presso ogni autorità competente, la cui composizione dovrebbe riflettere il più possibile la diversità dei partecipanti al mercato, siano essi emittenti, prestatori di servizi finanziari o consumatori.
Art. 12
1. All'autorità competente sono conferiti tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle sue funzioni. Essa esercita tali poteri:
a) direttamente, o
b) in collaborazione con altre autorità o con i gestori di mercato, o
c) sotto la sua responsabilità mediante delega a tali autorità o ai gestori di mercato, oppure
d) mediante una richiesta alle competenti autorità giudiziarie.
2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, i poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esercitati in conformità della legislazione nazionale e includono almeno il diritto di:
a) avere accesso a qualsiasi documento sotto qualsiasi forma e ottenerne copia;
b) richiedere informazioni a qualsiasi persona, incluse quelle che intervengono successivamente nella trasmissione degli ordini o nell'esecuzione delle operazioni in questione, e ai loro mandanti e, se necessario, convocare e procedere all'audizione di una persona;
c) eseguire ispezioni in loco;
d) richiedere le registrazioni telefoniche esistenti e le informazioni esistenti relative al traffico;
e) richiedere la cessazione di qualsiasi prassi contraria alle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva;
f) sospendere la negoziazione degli strumenti finanziari in questione;
g) richiedere il congelamento ovvero il sequestro dei beni;
h) richiedere la temporanea interdizione dall'esercizio dell'attività professionale.
3. Questo articolo non pregiudica le disposizioni del diritto nazionale in materia di segreto professionale.
Art. 13
Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per l'autorità competente o per qualsiasi autorità o organismo di mercato cui l'autorità competente ha delegato i suoi poteri, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni di legge.
Art. 14
1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione stila, in conformità della procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, un elenco indicativo delle misure e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1.
3. Gli Stati membri fissano le sanzioni da applicare per l'omessa collaborazione alle indagini di cui all'articolo 12.
4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa divulgare al pubblico le misure o sanzioni applicate per il mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della presente direttiva, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
5. Gli Stati membri trasmettono ogni anno all’AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure e sanzioni amministrative applicate a norma dei paragrafi 1 e 2. Se l’autorità competente ha divulgato una misura o una sanzione amministrativa al pubblico, riferisce contemporaneamente tale fatto all’AESFEM. Se una sanzione divulgata al pubblico riguarda un’impresa di investimento autorizzata a norma della direttiva 2004/39/CE, l’AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione divulgata nel registro delle imprese di investimento costituite a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
Art. 15
Gli Stati membri sono tenuti a disporre che le decisioni adottate dall'autorità competente siano impugnabili di fronte ad un organo giurisdizionale.
Art. 15 bis
1. Le autorità competenti collaborano con l’AESFEM ai fini della presente direttiva, conformemente al regolamento (UE) n. 1095/2010.
2. Le autorità competenti forniscono quanto prima all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti conformemente all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 16
1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'espletamento dei compiti loro assegnati, avvalendosi dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri. In particolare, esse si scambiano informazioni e collaborano nelle indagini.
2.
Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a comunicare immediatamente le informazioni richieste per le finalità di cui al paragrafo 1. Se del caso, le autorità competenti cui la richiesta è indirizzata prendono immediatamente le misure necessarie al fine di raccogliere le informazioni in questione. Qualora non sia in grado di fornire immediatamente le informazioni, l'autorità competente destinataria della richiesta notifica i motivi all'autorità competente richiedente. Le informazioni così fornite sono coperte dal segreto professionale cui sono soggetti coloro che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti che ricevono l'informazione.
Le autorità competenti possono rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni qualora:
la comunicazione sia tale ad arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza o all'ordine pubblico dello Stato membro destinatario della richiesta,
di fronte alle autorità dello Stato membro destinatario della richiesta abbia già avuto avvio un procedimento giudiziario avente ad oggetto le stesse attività e contro le stesse persone,
qualora nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata sentenza definitiva a carico delle predette persone per le stesse azioni.
In tal caso esse notificano il fatto all'autorità competente richiedente, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza.
Fatto salvo l’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un’autorità competente la cui richiesta di informazioni non ottenga un seguito entro un termine ragionevole o la cui richiesta di informazioni sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all’ultima frase, l’AESFEM può dare un seguito conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al secondo comma del presente paragrafo e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Fatti salvi gli obblighi che loro incombono nell'ambito di procedimenti penali, le autorità competenti che ricevono informazioni conformemente al paragrafo 1 possono utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle loro funzioni, così come definite nella presente direttiva, e nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente legati all'esercizio di tali funzioni. Tuttavia, qualora l'autorità competente che trasmette le informazioni vi acconsenta, l'autorità che riceve le informazioni può utilizzarle ad altri fini o ritrasmetterle alle autorità competenti di altri Stati.
3. Qualora un'autorità competente si convinca che siano in atto o siano state attuate attività contrarie alle disposizioni della presente direttiva sul territorio di un altro Stato membro o che talune attività incidano negativamente sugli strumenti finanziari negoziati in un mercato regolamentato situato in un altro Stato membro, essa ne informa nel modo più preciso possibile l'autorità competente dell'altro Stato membro. L'autorità competente dell'altro Stato membro adotta le opportune misure. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito e, nella misura del possibile, degli sviluppi importanti della sua azione. Il presente paragrafo non pregiudica le competenze dell'autorità competente che ha trasmesso l'informazione. Le autorità competenti dei vari Stati membri competenti, ai sensi dell'articolo 10, si consultano reciprocamente sul seguito che intendono dare alle loro azioni.
4.
L'autorità competente di uno Stato membro può chiedere che venga compiuta un'indagine sul territorio di un altro Stato membro, a cura dell'autorità competente di quest'ultimo.
Essa può inoltre chiedere che venga consentito ad alcuni membri del suo personale di accompagnare il personale dell'autorità competente dell'altro Stato membro durante l'espletamento dell'indagine.
L'indagine è tuttavia sempre soggetta al controllo generale dello Stato membro nel territorio del quale essa ha luogo.
Le autorità competenti possono rifiutarsi di accogliere la richiesta di compiere un'indagine a norma del primo comma o di lasciare che il loro personale sia accompagnato dal personale dell'autorità competente di un altro Stato membro, a norma del secondo comma, qualora l'indagine in questione possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o l'ordine pubblico dello Stato richiesto, ovvero quando nello Stato richiesto sia già stato iniziato un procedimento giudiziario per gli stessi fatti e contro le stesse persone, ovvero quando nello Stato richiesto sia già stata emessa una sentenza definitiva a carico delle stesse persone per gli stessi fatti. In tal caso esse notificano il fatto all'autorità competente richiedente, fornendo informazioni quanto più esaurienti possibile in merito al procedimento o alla sentenza.
Fatto salvo l’articolo 258 TFUE, un’autorità competente la cui richiesta di avviare indagini o la cui richiesta di autorizzazione per i suoi funzionari ad accompagnare i funzionari dell’autorità competente dell’altro Stato membro non ottenga un seguito entro un tempo ragionevole o sia respinta può deferire tale rifiuto o mancanza di seguito entro un termine ragionevole all'AESFEM. Nelle situazioni di cui all’ultima frase, l’AESFEM può dare un seguito conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010, fatte salve la possibilità di rifiutarsi di dar seguito ad una richiesta di informazioni prevista al quarto comma del presente paragrafo e la possibilità per l’AESFEM di operare conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dei paragrafi 2 e 4, l’AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione sulle procedure e i formati dello scambio di informazioni e delle indagini transfrontaliere di cui al presente articolo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Art. 17
1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito dalla decisione 2001/528/CE (in prosieguo denominato il "comitato").
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa, a condizione che le disposizioni di attuazione adottate in conformità della presente procedura non modifichino le disposizioni fondamentali della presente direttiva.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
3. Entro il 31 dicembre 2010, e in seguito almeno ogni tre anni, la Commissione rivede le disposizioni concernenti le sue competenze di esecuzione e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento di tali competenze. Tale relazione esamina, in particolare, la necessità che la Commissione proponga modifiche alla presente direttiva, al fine di garantire l’idonea portata delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. La conclusione in merito alla necessità o meno di una modifica è accompagnata da una dichiarazione dettagliata dei motivi pertinenti a tale conclusione. Se necessario, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta a modificare le disposizioni che conferiscono le competenze di esecuzione alla Commissione.
Art. 17 bis
Entro il 1odicembre 2011 la Commissione riesamina gli articoli 1, 6, 8, 14 e 16 e presenta proposte legislative appropriate per consentire la piena applicazione degli atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e degli atti di esecuzione a norma dell’articolo 291 TFUE in relazione alla presente direttiva. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, i poteri conferiti alla Commissione dall’articolo 17 per l’adozione di misure di esecuzione che sussistono dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona cessano di essere applicabili il 1o dicembre 2012.
Art. 18
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 19
L'articolo 11 non pregiudica la possibilità per uno Stato membro di adottare disposizioni giuridiche e amministrative distinte per i territori europei d'oltremare le cui relazioni esterne sono di competenza di detto Stato membro.
Art. 20
La direttiva 89/592/CEE e gli articoli 68, paragrafo 1 e 81, paragrafo 1, della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori10 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
Art. 21
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 22
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2003. Per il Parlamento Il Presidente P. Cox Per il Consiglio Il Presidente G. Papandreou (4) Parere del Parlamento europeo del 14 marzo 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 19 luglio 2002 (GU C 228 E del 25.9.2002, pag. 19) e decisione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).