diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 17260 del 12/07/2013 (Rv. 627341 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Contributo per la ricostruzione immobili danneggiati dal sisma - Legge n. 219 del 1981 - Giudizio instaurato da alcuni condomini comproprietari sulla spettanza del contributo - Obbligo di integrazione del contraddittorio con gli altri condomini - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627341-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO

Il contributo di ristrutturazione previsto dagli artt. 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, genera una serie di obbligazioni individuali tra il comune ed i singoli proprietari di ciascuna unità immobiliare, ognuna delle quali subordinata alle condizioni soggettive ed oggettive previste dalla legge citata e sottoposte a separato accertamento. Ne consegue che va escluso il litisconsorzio necessario nel giudizio instaurato da alcuni condomini comproprietari di unità immobiliari in ordine alla spettanza ed entità del contributo che li riguarda, anche nell'ipotesi in cui il comune abbia predisposto per tutti i comproprietari un unico progetto di ricostruzione ammesso al contributo.

Riferimenti normativi: Legge 14/05/1981 num. 219 art. 9, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)