Corte costituzionale
Corte cost., Sentenza n. 375 del 1993
Massime (2)
Massima n. 20001
- Regioni a statuto comune
- Tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari
- Applicazione di sanzioni amministrative
- Competenza del legislatore regionale nei limiti posti dai principi fondamentali della legislazione statale.
Leggi la massima
Nell'esercizio della competenza che incontestabilmente gli spetta, in seguito al trasferimento alle regioni, ex d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni amministrative concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari, per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, il legislatore regionale non può sottrarsi, ai sensi dell'art. 117 Cost., all'osservanza dei principi fondamentali della legislazione statale. - S. nn. 1034/1988 e 350/1991.
Parametri
- art. 117 Cost.
Massima n. 20002
- Regione liguria
- Violazioni della normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica
- Sanzioni amministrative
- Applicazione
- Legge regionale
- Prevista competenza del sindaco del comune in cui la violazione è stata accertata anziché del sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa
- Contrasto con principio della legislazione statale e incoerenza rispetto alla stessa legge generale regionale in materia
- Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Con l'individuare quale organo competente ad applicare le sanzioni amministrative previste per le violazioni in materia di igiene e sanità pubblica, il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa, l'art. 4 della legge della Regione Liguria n. 11 del 1983 si pone in contrasto con il principio - che vincola il legislatore regionale - stabilito al riguardo dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa. Al tempo stesso la disposizione in questione, derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ult. comma, legge 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurata anche alla luce del canone di razionalità. L'indicato art. 4 della legge Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, va dunque dichiarato illegittimo, 'in parte qua', per violazione degli artt. 117, 97 e 3 della Costituzione. - v. massima precedente.
Norme impugnate
- art. 4 legge regionale Liguria 14 aprile 1983, n. 11
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), promosso con ordinanza emessa il 16 giugno 1992 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal Comune di La Spezia contro la s.n.c. Pastificio Frediani Montecatini, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1993 il giudice relatore Francesco Guizzi;
La Corte Suprema di Cassazione, prima sezione civile, nel giudizio sul ricorso promosso dal Comune di La Spezia avverso la sentenza n. 248 del 1988 pronunciata dal Pretore di La Spezia in una causa di opposizione ad ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).
La Corte rimettente ricorda, in via preliminare, che fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari (art. 27, lett. e del decreto citato) e riconosce la competenza regionale per l'applicazione delle sanzioni amministrative nei casi di violazione delle leggi disciplinatrici della materia.
La Regione Liguria - ricorda la Corte di Cassazione - ha adottato una legge generale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (legge 2 dicembre 1982, n. 45) che, all'art. 7, ultimo comma, individua quale organo competente a comminare la sanzione quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Con la legge 14 aprile 1983, n. 11, la Regione ha poi introdotto ulteriori norme per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella specifica materia dell'igiene e della sanità pubblica. L'art. 4 di tale legge introduce un criterio diverso rispetto a quello del luogo della commessa violazione, attribuendo le funzioni di cui alla legge regionale al sindaco del comune nel cui territorio la violazione viene accertata.
Tale disposizione appare al giudice a quo sfornita di giustificazione razionale, anche alla luce di quanto disposto dalla legge regionale generale (la n. 45 del 1982), e viene dunque censurata in relazione all'art. 3 della Costituzione.
Vi sarebbe altresì violazione dell'art. 117 della Costituzione. La normativa regionale, nella materia in esame, non può infatti ledere i principi generali fissati dalla legislazione statale: e ora, in tema di sanzioni amministrative l'art. 17, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede come ufficio territorialmente competente quello del luogo dove è stata commessa la violazione.
La norma impugnata, prosegue la Corte rimettente, contrasta anche con il principio di buon andamento dell'amministrazione posto dall'art. 97 della Costituzione, considerata la mera casualità con cui si accerta la presenza della sostanza alimentare in un determinato luogo - che può non coincidere con quello di produzione ed essere dislocato nel territorio di altra regione - con il rischio, in tali ipotesi, che il produttore sia assoggettato, per il medesimo fatto, alla potestà sanzionatoria di due diverse regioni.
Dubita la Corte di Cassazione, prima sezione civile, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11, nella parte in cui individua quale organo competente ad applicare la sanzione amministrativa quello del luogo di accertamento della violazione, anziché quello in cui è stata commessa la violazione della vigente normativa in materia di igiene e sanità pubblica.
La questione è fondata.
Fra le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità, trasferite alle regioni dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, vi sono, come ricorda anche il giudice a quo, quelle concernenti la tutela igienico-sanitaria della produzione, commercio e lavorazione delle sostanze alimentari: è dunque fuori discussione la competenza regionale per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative (si veda, nella giurisprudenza più recente di questa Corte, la sent. n. 1034 del 1988).
Non per questo, il legislatore regionale può sottrarsi all'osservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, secondo quanto già precisato da questa Corte (v., ad es., la sent. n. 350 del 1991). Nella materia in esame, l'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, introduce un principio sugli uffici territorialmente competenti che vincola il legislatore regionale, anche a salvaguardia del buon andamento dell'attività amministrativa.
Va infine considerato che la disposizione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 11 del 1983, incongruamente derogando alla legge generale sull'applicazione delle sanzioni amministrative (art. 7, ultimo comma, legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45), introduce un elemento di contraddittorietà nella stessa legislazione della Regione, e va dunque censurato anche alla luce del canone di razionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria), nella parte in cui individua quale organo competente all'esercizio delle funzioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o sub delegati), il Sindaco del comune nel cui territorio la violazione è stata accertata, anziché il Sindaco del comune in cui la violazione è stata commessa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 ottobre 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze