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Sez. 6, Sentenza n. 4135 del 26/10/1994 Cc. (dep. 04/01/1995) Rv. 200626 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca | Condizioni - Indicazione.
Stato
decisa il 1994-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200626-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Revoca

In tema di revoca delle misure cautelari, l'art. 299, terzo comma, cod. proc. pen., va interpretato in stretta correlazione con il suo primo comma, che espressamente evoca le "condizioni previste dall'art. 273"; un precetto dal quale è possibile ricavare il grado di incidenza del sopravvenire di una modifica, in senso favorevole all'indagato, del quadro probatorio offerto dall'accusa, determinato dalla prospettazione di nuovi fatti capaci di contrastare il valore indiziante degli elementi considerati e valorizzati in sede di adozione della cautela.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)