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Sez. L, Sentenza n. 3304 del 07/03/2001 (Rv. 544506 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Sentenza pretorile in materia di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - Ricorso per cassazione - Deposito di documenti - Limiti.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544506-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI

In base all'art. 372 cod. proc. civ. nel giudizio di cassazione relativo alla sentenza pretorile in materia di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative è consentito il deposito di documenti riguardanti la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso non anche di quelli diretti a dimostrare l'irregolarità del procedimento seguito dalla Pubblica Amministrazione nell'emissione dell'ordinanza - ingiunzione o la nullità di atti del giudizio di merito diversi dalla sentenza oggetto del ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)