Revisione della disciplina del contenzioso tributario
Testo in vigore al
Sezione IV. Disposizioni generali e comuni al procedimento davanti alle commissioni tributarie
Art. 30 Rappresentanza e difesa del contribuente
1. Nei giudizi davanti alle commissioni, il contribuente puo' agire personalmente o mediante procuratore generale o speciale. Il procuratore speciale, che non sia il coniuge o un parente o affine entro il quarto grado, deve essere assistito da una delle persone indicate nel terzo comma.
2. La procura speciale, se e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado e ai soli fini della discussione orale, puo' essere data con semplice scrittura privata. In ogni altro caso deve essere data mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
3. Sia il contribuente che il procuratore generale o speciale possono farsi assistere e rappresentare in giudizio da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti, ingegneri, architetti, dottori in agraria, ragionieri, geometri, periti agrari, periti edili, periti industriali e di altre professioni tecniche nonche' da iscritti nell'elenco, previsto dalle norme vigenti, delle persone autorizzate dal Ministero delle finanze.
4. Se l'incarico e' conferito in un atto del processo, la firma e' autenticata dallo stesso incaricato. In udienza l'incarico puo' essere attribuito oralmente e se ne da' atto a verbale.1a
Art. 31 Proroga dei termini per gli eredi del contribuente
1. Il termine per la proposizione del ricorso e tutti gli altri termini del procedimento pendenti alla data della morte del contribuente sono prorogati di sei mesi a decorrere da tale data.
2. Agli eredi che non hanno comunicato alla segreteria delle commissioni le loro generalita' e la loro residenza, gli atti del procedimento possono essere notificati, entro un anno dal decesso, collettivamente ed impersonalmente nella residenza o nel domicilio eletto del defunto, risultanti dagli atti.
Art. 32 Comunicazioni e notificazioni
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso che a cura della segreteria e' consegnato alle parti, le quali ne rilasciano ricevuta, o e' rimesso per posta in piego raccomandato.
2. Le notificazioni sono eseguite a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero, se richieste dalla segreteria della commissione o dall'ufficio, anche a mezzo di messi comunali o di messi autorizzati dall'amministrazione finanziaria.
3. Le notificazioni effettuate dai messi sono eseguite secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile con le seguenti modifiche:
a) il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l'originale dell'avviso o dell'atto ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
b) salvo il caso di consegna dell'avviso o dell'atto in mani proprie, la notificazione deve essere effettuata nei luoghi indicati nei ricorsi a norma dell'art. 15;
c) in, caso di notificazione non effettuata a mani proprie del destinatario, il messo e' esonerato dall'obbligo di darne notizia al destinatario medesimo;1
d) le disposizioni degli articoli 142, 143 e 146 del codice di procedura civile non si applicano.
4. Le notificazioni da effettuarsi a cura della segreteria ad un ufficio dell'amministrazione finanziaria possono avvenire con la trasmissione di un elenco in duplice esemplare uno dei quali datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente e' restituito alla segreteria della commissione ed inserito nel fascicolo.
Art. 33 Fascicolo del processo
1. La segreteria della commissione di primo grado forma il fascicolo del processo inserendovi l'originale del ricorso e i documenti prodotti dal ricorrente. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.
2. Qualora non sia stata proposta impugnazione alla commissione di secondo grado, o dopo la scadenza del termine per l'impugnazione della decisione della commissione di secondo grado o della commissione centrale, il fascicolo e' rimesso all'ufficio.
3. Decorsi due anni dalla data dell'ultima decisione di commissione e fino al decorso di cinque anni dalla data stessa, il contribuente puo' richiedere la restituzione dei documenti prodotti.
4. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo. Si applica il quarto comma dell'art. 38.
Art. 34 Riunione dei processi
1. Se dinanzi alla stessa commissione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la commissione, su richiesta di parte o di ufficio, ne dispone la riunione.
2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.
3. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.
Art. 35 Istruzione del processo
1. Le commissioni di primo e di secondo grado, al fine di conoscere i fatti dedotti in causa dalle parti, hanno tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici dalle singole leggi d'imposta. Il collegio puo' demandare la esecuzione di tali adempimenti istruttori agli uffici o alla guardia di finanza ovvero delegare uno dei suoi componenti, che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti hanno diritto d'intervenire e di far dare atto a verbale delle loro richieste e deduzioni.
2. Quando occorra acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', le commissioni possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici della amministrazione dello Stato. Il contribuente puo' presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto, nel termine assegnato dal presidente con provvedimento emesso dopo il deposito della relazione da parte dell'ufficio e comunicato a cura della segreteria.
3. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione.
Art. 36 Documenti
1. I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.
2. Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dall'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente.
3. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facolta' di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.
4. Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente puo' nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile.
5. Il compenso al traduttore e' liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed e' posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore e' a carico del contribuente.
6. La commissione puo' autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.
Art. 37 Contenuto delle decisioni
1. Le decisioni delle commissioni tributarie sono emesse in nome del popolo italiano, sono sottoscritte dal presidente e dal relatore e debbono contenere:
1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalita' delle parti e della data in cui la decisione e' pronunciata;
2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto;
3) il dispositivo.
Art. 38 Pubblicazione, comunicazione e notificazione delle decisioni
1. Le decisioni delle commissioni tributarie sono rese pubbliche mediante deposito in segreteria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
2. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito apponendo sulla decisione la propria firma e la data.
3. Il dispositivo delle decisioni e' notificato, a cura della segreteria, al contribuente entro dieci giorni dal deposito; nello stesso termine e' comunicato all'ufficio con elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sottoscritto dall'ufficio ricevente, e' restituito alla segreteria della commissione e tenuto a disposizione del contribuente.
4. A richiesta delle parti, la segreteria rilascia entro dieci giorni copia autentica della decisione. Il contribuente deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze in base al costo del servizio.
5. Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione, depositando l'originale notificato presso la segreteria della commissione la quale ne rilascia ricevuta.
6. Se da tale iniziativa deriva duplicita' di notificazione alla stessa parte, vale ad ogni effetto la notificazione intervenuta per prima.
Art. 39 Norma di rinvio
1. Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme de presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli di 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97 e dell'art. 128.
2. Per le attivita' degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attivita' dei cancellieri.
Sezione V. Ricorso alla corte d'appello e revocazione
Art. 40 Impugnazione dinanzi alla corte d'appello
1. Decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione dell'commissione di secondo grado puo' essere impugnati entro novanta giorni avanti la Corte di appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la decisione in pugnata.
2. L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile.
3. Competente a conoscere del gravame e' la corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.
4. La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo di ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata.
5. Nel procedimento avanti la corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario.
6. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale e' stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Art. 41 Revocazione
1. Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, e' ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinnanzi alla commissione di secondo grado.
Capo IV. Disposizioni transitorie e finali
Art. 42 Insediamento delle commissioni
1. Le disposizioni concernenti la costituzione delle commissioni tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
2. Le commissioni saranno insediate in una data unica entro il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.
3. Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalita' con separati successivi decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate alla predetta data saranno presentati, con le modalita' indicate dall'art. 17, ai competenti uffici finanziari, che ne cureranno l'invio, con le deduzioni di cui all'art. 18, alla segreteria della commissione entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione stessa.
Art. 43 Controversie pendenti
1. Alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o a sezioni speciali delle stesse nonche' alle a controversie che insorgono dopo l'entrata in vigore delle norme del presente decreto, queste si applicano a decorrere dalla data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado.
2. I fascicoli delle controversie in istruttoria alla predetta data presso gli uffici finanziari sono trasmessi alla segreteria della competente commissione con le deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa.
3. Qualora alla predetta data non siano decorsi i termini previsti dalle leggi vigenti per proporre ricorso alle commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione della commissione distrettuale o provinciale, i termini per il ricorso o per la impugnazione secondo le norme del presente decreto decorrono dalla data stessa.
4. Nelle controversie decise entro la data di insediamento di cui al primo comma le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il ricorso per cassazione, sempre che i rispettivi termini non siano decorsi.
5. Dopo la data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42 le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie relative a tributi soppressi gia' di competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale.
6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle controversie previste dal comma terzo dell'art. 1; i relativi fascicoli sono trasmessi dalle segreterie delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale rispettivamente alle segreterie delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale.
7. Fino alla data d'insediamento delle commissioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 42, i ricorsi relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'articolo 1 sono presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari, che li trasmettono con le proprie deduzioni alla commissione di primo grado entro novanta giorni dall'insediamento della stessa.
Art. 44 Istanza per fissazione d'udienza
1. Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e presentata all'ufficio finanziario competente.
2. Nell'istanza il contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15.
3. In difetto di tale istanza il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti.1a
4. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.
5. L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma e' stata depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorche' non ne sia stata effettuata la notificazione.
6. Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43.
Art. 45 Componenti delle commissioni
1. I componenti delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale e delle relative sezioni speciali nonche' quelli delle commissioni censuarie restano in carica fino alla data di insediamento stabilita dal secondo comma dell'art. 42. Fino alla stessa data si provvedera' alle sostituzioni eventualmente occorrenti.
2. Nella prima applicazione del presente decreto, nei confronti delle persone indicate nel comma precedente, si prescinde dai limiti di eta' stabiliti dagli articoli 4 e 9 ed e' elevato di 3 anni quello stabilito nel terzo comma dell'art. 10.
Art. 46 Norme abrogate
1. A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati:
1) l'art. 48 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021; gli articoli 100 e 101 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560; l'art. 29 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; gli articoli 20, 21 e 32 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516; l'art. 2 del regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840; le lettere b) del secondo comma e d) del terzo comma dell'art. 20, la lettera c) del primo comma dell'art. 21, le lettere c) e d) del primo comma dell'art. 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153; l'art. 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514; l'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203; l'art.
2. 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; gli articoli 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.
3. Dalla stessa data e' soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.
Art. 47
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - MALAGODI
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 4. - CARUSO