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Revisione della disciplina del contenzioso tributario

Testo in vigore al

Art. 32 Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Le comunicazioni all'ufficio tributario possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, e' restituito alla segreteria della commissione.

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salva l'applicazione delle disposizioni dell'art. 32-bis del presente decreto.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente mediante plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento ed, all'ufficio tributario, mediante presentazione dell'atto alla segreteria, che ne rilascia ricevuta sulla copia.

4. L'ufficio provvede alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, che osservano le disposizioni di cui al secondo comma.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo di servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

Art. 32-bis Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite, salva consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazioni. Se la relazione di notificazione od equipollente atto dell'ufficio postale attesta che il domicilio eletto o la residenza dichiarata e' fittizia, il termine perentorio entro il quale una notificazione debba essere eseguita si intende prorogato di trenta giorni.

2. Le indicazioni della residenza e del domicilio eletto hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

3. Se mancano la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio o se per la loro assoluta incertezza la notificazione non e' possibile, gli atti del procedimento sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione. La stessa disposizione si applica se la parte non indica la residenza nel territorio dello Stato o non vi elegge domicilio.

Art. 33 Fascicolo del processo

1. La segreteria della commissione tributaria forma il fascicolo d'ufficio del processo, inserendovi il fascicolo contenente gli atti e i documenti prodotti dal ricorrente, nonche' i fascicoli contenenti gli atti e i documenti prodotti dalle altre parti. Nel fascicolo vengono poi inseriti gli atti e i documenti di tutti i gradi del processo dinanzi alle commissioni, compresi gli originali delle ordinanze e le copie delle decisioni.

2. Trascorsi sei mesi dal giorno in cui e' intervenuta la decisione passata in giudicato, la segreteria della commissione trasmette il fascicolo all'ufficio tributario competente.

3. Il ricorrente entro il termine indicato nel comma precedente ha diritto di ottenere dalla segreteria della commissione la restituzione del fascicolo di parte contenente i documenti prodotti.

4. Successivamente, entro cinque anni dalla data dell'ultima decisione, la richiesta di restituzione puo' essere fatta all'ufficio tributario.

5. Le parti possono ottenere copia autentica degli atti e documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio. Si applica il quarto comma dell'art. 38 relativamente alle spese di rilascio della copia.

Art. 34 Riunione dei processi

1. Se dinanzi alla stessa sezione pendono piu' processi relativi alla medesima controversia ovvero a piu' controversie relative allo stesso tributo o concernenti questioni comuni, ancorche' relative a tributi diversi, ovvero a controversie altrimenti connesse per i soggetti o per l'oggetto, la sezione, su richiesta di parte o d'ufficio, ne dispone la riunione.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa commissione, il presidente di questa, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina la sezione dinanzi alla quale i processi debbono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma precedente.

3. Il collegio, se nel corso del processo relativo a controversie connesse rileva che la riunione lo ritarda o lo rende piu' gravoso puo', con ordinanza motivata, disporre la separazione.

Art. 35 Istruzione del processo

1. La commissione tributaria, al fine di conoscere i fatti rilevanti per la decisione, ha tutte le facolta' di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti, conferite agli uffici tributari dalle singole leggi di imposta.

2. Il collegio puo' delegare l'esecuzione di tali adempimenti istruttori ad uno dei suoi componenti che vi procede con l'assistenza del segretario. Le parti, tempestivamente avvertite, possono intervenire a far constare a verbale le loro richieste e deduzioni.

3. Quando occorre acquisire elementi conoscitivi tecnici di particolare complessita', la commissione tributaria puo' richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato e la collaborazione del Corpo della guardia di finanza. Del deposito della relazione e' data comunicazione alle parti. Il ricorrente e le altre parti intervenute o chiamate nel giudizio possono chiedere al presidente entro i trenta giorni successivi a tale comunicazione la fissazione di un termine per presentare una relazione sottoscritta da un professionista o da un esperto.

4. Nel caso di cui al comma precedente, la parte che vi abbia interesse puo' chiedere la nomina di un consulente tecnico d'ufficio e ne sopporta le spese. - Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

5. Gli adempimenti istruttori di cui al presente articolo sono disposti con ordinanza motivata, che non puo' essere impugnata separatamente dalla decisione.

Art. 36 Documenti

1. I documenti debbono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da esibire in due copie di cui una in carta semplice per l'altra parte.

2. Dinanzi alla commissione centrale possono essere prodotti nuovi documenti, inerenti ai motivi dall'impugnazione o della difesa, soltanto insieme al ricorso, al ricorso incidentale o alle deduzioni della parte resistente.

3. Le commissioni di primo e di secondo grado e la commissione centrale hanno facolta' di ordinare alle parti l'esibizione di documenti ritenuti necessari per le decisioni di rispettiva competenza.

4. Se i documenti non sono scritti in lingua italiana, ovvero in altra lingua di cui le disposizioni vigenti ammettono l'uso, il presidente puo' nominare un traduttore, che presta giuramento dinanzi alla commissione a norma dell'art. 122 del codice di procedura civile.

5. Il compenso al traduttore e' liquidato dal presidente con ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, ed e' posto a carico della parte che ha provveduto, anche su ordine della commissione, all'esibizione dei documenti; per i documenti esibiti dal contribuente all'ufficio e da quest'ultimo prodotti in giudizio, il compenso al traduttore e' a carico del contribuente.

6. La commissione puo' autorizzare le parti o i loro rappresentanti, di cui all'art. 30, ad espletare la funzione di traduttore, previa prestazione del giuramento a norma del quarto comma del presente articolo.

Art. 37 Contenuto della decisione

1. La decisione e' emessa in nome del Popolo italiano, e' sottoscritta dal presidente e dal relatore e deve contenere:

  1. 1) l'indicazione della composizione del collegio, delle generalita' delle parti e della data in cui la decisione e' pronunciata;

  2. 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, delle domande e dei motivi in fatto e in diritto;

  3. 3) il dispositivo.

Art. 38 Pubblicazione, comunicazione e notificazione della decisione

1. La decisione e' resa pubblica nella motivazione mediante deposito nella segreteria della commissione tributaria entro trenta giorni dalla data della deliberazione.

2. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito, apponendo sulla decisione la propria firma e la data.

3. Il dispositivo della decisione e' comunicato alle parti entro dieci giorni dal deposito di cui al primo comma.

4. La segreteria rilascia entro dieci giorni dalla richiesta della parte copia autentica della decisione; se la decisione di condanna al pagamento di somme e' divenuta definitiva, ne rilascia copia in forma esecutiva. Il richiedente diverso dall'ufficio tributario deve corrispondere le spese di rilascio della copia mediante applicazione sulla domanda di marche da bollo da annullarsi a cura della segreteria. I criteri per la determinazione dell'importo da corrispondere sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze in base al costo del servizio.

5. Le parti hanno facolta' di provvedere direttamente alla notificazione della decisione e, in tal caso, hanno l'obbligo di depositare l'originale notificato presso la segreteria della commissione tributaria, la quale ne rilascia ricevuta. In caso di concorso di piu' comunicazioni o notificazioni alla stessa parte, vale ad ogni effetto la comunicazione o la notificazione eseguita per prima.

Art. 39 Norma di rinvio

1. Al procedimento dinanzi alle commissioni tributarie si applicano, in quanto compatibili con le norme de presente decreto e delle leggi che disciplinano le singole imposte, le norme contenute nel libro I del codice di procedura civile, con esclusione degli articoli di 61 a 67, dell'art. 68, primo e secondo comma, degli articoli da 90 a 97 ....4

2. Per le attivita' degli impiegati di cui al primo comma dell'art. 13, valgono le disposizioni degli articoli 57 e 58 del codice di procedura civile concernenti le attivita' dei cancellieri.

Art. 39-bis Errore sulla norma tributaria

1. La commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione e' giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.

Sezione V. Ricorso alla corte d'appello e revocazione

Art. 40 Impugnazione dinanzi alla corte d'appello

1. Decorso inutilmente per tutte le parti il termine per ricorrere alla commissione centrale, la decisione dell'commissione di secondo grado puo' essere impugnati entro novanta giorni avanti la Corte di appello per violazione di legge e per questioni di fatto escluse quelle relative a valutazione estimativa ed alla misura delle pene pecuniarie. L'avvenuta decorrenza del termine deve essere comprovata con certificato della segreteria della commissione che ha emesso la decisione in pugnata.

2. L'impugnazione si propone mediante atto di citazione ai sensi dell'art. 342 del codice di procedura civile.

3. Competente a conoscere del gravame e' la corte d'appello nel cui distretto ha sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

4. La segreteria della commissione di secondo grado, su richiesta della cancelleria della corte d'appello, trasmette a questa il fascicolo di ufficio, inserendovi copia della decisione impugnata.

5. Nel procedimento avanti la corte d'appello si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sul giudizio di appello, salvo quelle non compatibili con la natura del rapporto tributario.

6. Si applicano il primo ed il secondo comma dell'art. 29 e la riassunzione del processo deve avvenire mediante ricorso alla commissione alla quale e' stato rinviato il processo stesso entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

Art. 41 Revocazione

1. Contro le decisioni delle commissioni tributarie, che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, e' ammessa la revocazione ai sensi degli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto relative al giudizio dinnanzi alla commissione di secondo grado.

Capo IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 42 Insediamento delle commissioni

1. Le disposizioni concernenti la costituzione delle commissioni tributarie e l'organizzazione delle relative segreterie si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

2. Le commissioni saranno insediate in una data unica entro il 31 dicembre 1973 con decreto del Ministro per le finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stessa.

3. Le commissioni eventualmente non ancora costituite alla data del provvedimento previsto dal comma precedente saranno insediate con le stesse formalita' con separati successivi decreti. I ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate alla predetta data saranno presentati, con le modalita' indicate dall'art. 17, ai competenti uffici finanziari, che ne cureranno l'invio, con le deduzioni di cui all'art. 18, alla segreteria della commissione entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione stessa.

Art. 43 Controversie pendenti

1. Alle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie o a sezioni speciali delle stesse nonche' alle a controversie che insorgono dopo l'entrata in vigore delle norme del presente decreto, queste si applicano a decorrere dalla data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42. Da tale data le controversie pendenti in prima istanza dinanzi alle commissioni provinciali o in seconda istanza dinanzi alla commissione centrale sono decise rispettivamente dalle commissioni di primo grado e dalle commissioni di secondo grado.

2. I fascicoli delle controversie in istruttoria alla predetta data presso gli uffici finanziari sono trasmessi alla segreteria della competente commissione con le deduzioni ed i documenti entro un anno dalla data stessa.

3. Qualora alla predetta data non siano decorsi i termini previsti dalle leggi vigenti per proporre ricorso alle commissioni tributarie o per l'impugnazione della decisione della commissione distrettuale o provinciale, i termini per il ricorso o per la impugnazione secondo le norme del presente decreto decorrono dalla data stessa.

4. Nelle controversie decise entro la data di insediamento di cui al primo comma le parti possono esperire l'azione giudiziaria dinanzi ai tribunali, secondo le disposizioni di legge anteriormente vigenti, ovvero proporre il ricorso per cassazione, sempre che i rispettivi termini non siano decorsi.

5. Dopo la data di insediamento stabilita ai sensi del precedente art. 42 le norme del presente decreto si applicano anche alle controversie relative a tributi soppressi gia' di competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale.

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle controversie previste dal comma terzo dell'art. 1; i relativi fascicoli sono trasmessi dalle segreterie delle commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale rispettivamente alle segreterie delle commissioni di primo grado, di secondo grado e centrale.

7. Fino alla data d'insediamento delle commissioni di cui al secondo ed al terzo comma dell'art. 42, i ricorsi relativi ai tributi di nuova istituzione indicati nell'articolo 1 sono presentati, nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 16 e 17, ai competenti uffici finanziari, che li trasmettono con le proprie deduzioni alla commissione di primo grado entro novanta giorni dall'insediamento della stessa.

Art. 44 Istanza per fissazione d'udienza

1. Entro sei mesi dalla data di cui al secondo o al terzo comma dell'art. 42, il contribuente deve chiedere la trattazione del ricorso o dell'impugnazione da lui proposta, con istanza diretta alla commissione competente ai sensi dell'art. 43 e presentata all'ufficio finanziario competente.

2. Nell'istanza il contribuente deve anche indicare la residenza o l'eventuale domicilio eletto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15.

3. In difetto di tale istanza il processo e' dichiarato estinto con ordinanza del presidente, da notificare alle parti.1a

4. Dalla data della notificazione decorrono o riprendono a decorrere i termini di decadenza e di prescrizione.

5. L'estinzione non opera se alla data di cui al primo comma e' stata depositata la decisione del ricorso o della impugnazione, ancorche' non ne sia stata effettuata la notificazione.

6. Nei procedimenti nei quali le commissioni hanno tenuto l'udienza di trattazione prima della predetta data, le relative decisioni devono essere depositate entro la data stessa; in mancanza i ricorsi o le impugnazioni si considerano pendenti anche agli effetti dell'art. 43.

Art. 45 Componenti delle commissioni

1. I componenti delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale e delle relative sezioni speciali nonche' quelli delle commissioni censuarie restano in carica fino alla data di insediamento stabilita dal secondo comma dell'art. 42. Fino alla stessa data si provvedera' alle sostituzioni eventualmente occorrenti.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 1981, N. 739

Art. 46 Norme abrogate

2. 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; gli articoli 36 e 122 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645 ed ogni altra disposizione contraria e comunque incompatibile col presente decreto.

3. Dalla stessa data e' soppressa la competenza di merito della commissione centrale prevista da particolari disposizioni di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 ottobre 1972
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR -
VALSECCHI - MALAGODI
- TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 252, foglio n. 4. - CARUSO