Sez. 1, Sentenza n. 1329 del 26/02/1980 (Rv. 404854 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE - COMPETENZA - SPETTANZA AL TRIBUNALE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - MODIFICAZIONE - COMPETENZA - SPETTANZA AL TRIBUNALE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
Anche dopo la pronuncia di separazione personale dei coniugi spetta al tribunale ordinario e non al tribunale per i minorenni la Competenza a modificare i provvedimenti adottati circa la prole, in Sede di separazione personale, qualora siano state contemporaneamente proposte domande dirette a mutare il titolo della separazione da consensuale a giudiziale, nonche a modificare i provvedimenti riguardanti l'assegno di mantenimento. (V 5686/79, mass n 402283; (V 3778/78, mass n 393313; (V 4333/76, mass n 383038).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)