Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali
Testo in vigore al
Art. 72
1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi per ostetrica capo e per le ostetriche sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Aiministrazione ospedaliera o di un suo delegato, che la presiede;
b) del sovrintendente o del direttore sanitario dell'ospedale;
c) di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto;
d) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, o di un primario specializzato in ostetricia;
e) di una ostetrica prescelta a norma dell'art. 100.
2. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto.
Art. 73
1. Gli esami di concorso ai posti di ostetrica capo comprendono le seguenti prove:
a) prova scritta su argomenti relativi alla diagnosi di complicazione di gravidanza o del parto, ed ai soccorsi di urgenza ostetrici, che possono essere prestati dalla ostetrica;
b) esame clinico di una gestante o partoriente;
c) prova orale di coltura ostetrica, di puericultura e di legistazione su argomenti inerenti alla professione.
2. Gli esami di concorso ai posti di ostetrica comprendono soltanto le prove, di cui alle lettere a) e b) del comma precedente.
Art. 74
1. Ogni componente della commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 72, dispone di dieci punti per ciascuna delle prove di esame e di due punti per la valutazione dei titoli.
2. Sezione 9ª. - Concorsi per sanitari di ospedali
di 3ª categoria e per infermerie.
Art. 75
1. I concorsi ai posti di sanitari per gli ospedali di 3ª categoria hanno luogo per titoli.
2. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione ospedaliera che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione ospedaliera o, per sua delega, del sovrintendente o direttore sanitario dell'ospedale o di un medico nominato dal Consiglio di amministrazione, presidente;
b) di un professore universitario, di ruolo o fuori ruolo, della materia relativa al posto messo a concorso, o di un primario ospedaliero prescelto a norma del, l'art. 100;
c) di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
3. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore all'ottavo, designato dal prefetto.
Art. 76
1. Il personale sanitario delle infermerie, qualora queste non si avvalgano dell'opera del medico condotto, e' nominato in base a concorso per titoli.
2. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con deliberazione dell'Amministrazione dell'infermeria che bandisce i concorsi e sono costituite:
a) del presidente dell'Amministrazione dell'infermeria, che la presiede;
b) di un medico appartenente ai ruoli della sanita' pubblica, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto;
c) di un primario ospedaliero prescelto a norma dell'art. 100.
3. Disimpegna le mansioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al nono, designato dal prefetto.
Art. 77
1. Ogni componente delle commissioni giudicatrici, di cui ai precedenti articoli 75 e 76, dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli.
Capo III. Frequenza negli ospedali dei laureati e laureandi in medicina e chirurgia ed in farmacia.
Art. 78
1. Le amministrazioni ospedaliere, sentito il direttore sanitario, possono ammettere, in numero limitato, i laureati in medicina e chirurgia a frequentare le divisioni di cura e gli Istituti di indagine, alle dipendenze e sotto la vigilanza e responsabilita' dei rispettivi primari, nonche' i laureati in farmacia a frequentare la farmacia dell'ospedale.
2. All'occorrenza ed in casi di assoluta dimostrata necessita', ai medici frequentatori possono essere affidati servizi di supplenza, qualora non sia possibile affidarli ad assistenti effettivi scaduti.
3. Possono essere ammessi a frequentare le divisioni e gli istituti sopradetti anche gli studenti in medicina; cosi' pure nella farmacia dell'ospedale possono essere ammessi gli studenti in farmacia.
Titolo III. Funzionamento interno dell'ospedale.
Capo I. Accettazione e dimissioni degli infermi.
Art. 79
1. L'accettazione degli infermi, da praticarsi secondo le norme di legge e del regolamento interno di ciascuna amministrazione ospedaliera, e' fatta sotto la diretta vigilanza e controllo del direttore sanitario, che risponde all'autorita' sanitaria provinciale nei riguardi tecnici.
2. Le amministrazioni comunali hanno il diritto di prendere conto degli infermi per i quali sostengono le spese di degenza.
Art. 80
1. La dimissione dei malati viene stabilita dal primario e comunicata al direttore sanitario che da' le disposizioni occorrenti.
2. In caso di lunga degenza di ammalati, il direttore sanitario ha l'obbligo di verificare la necessita' della prolungata assistenza ospedaliera.
3. Se la dimissione avviene per richiesta del malato o del suo rappresentante legale, costoro, quando l'ammalato non sia guarito, devono essere avvertiti dei pericoli nei quali l'infermo puo' incorrere e devono rilasciare, per iscritto, dichiarazione della propria determinazione, che sollevi da qualsiasi responsabilita' l'amministrazione ospedaliera.
Capo II. Rette di degenza.
Art. 81
1. Le diarie stabilite per i malati non abbienti devono comprendere, oltre tutte le voci che costituiscono il costo del ricovero, anche le spese riferentisi alle indagini ed alle cure necessarie.
Art. 82
1. Per i ricoverati in Corsia comune, a carico di enti mutualistici e assicurativi, l'amministrazione puo' stipulare apposita convenzione con detti enti, stabilendo, oltre la retta di ricovero non superiore a quella indicata dall'art. 81, un compenso fisso per ricoverato, distinto per branche di assistenza, da determinarsi in conformita' delle norme che il Ministro per l'interno emanera', inteso il Ministro per le corporazioni, e che dovra' essere devoluto dall'amministrazione ospedaliera ai sanitari curanti.6
Art. 83
1. Gli Istituti di cura possono, entro il limite di un decimo della loro capacita' recettiva, accogliere malati paganti in proprio, sia in sale speciali, sia in corsie comuni, stabilendo tariffe di diaria e di cure e di interventi medico-chirurgici o di altra natura tali da realizzare un margine destinato a beneficio dei fini istituzionali dell'ente ed in speciale modo alla riduzione delle rette pei ricoveri d'urgenza.
2. La percentuale dei posti letto per malati a pagamento e' stabilita in rapporto alla capacita' recettiva di ogni reparto di medicina, chirurgia e delle specialita' esistenti negli istituti di cura.
3. Le sale speciali per paganti possono comprendere due categorie:
a) la 1ª con camere ad un letto;
b) la 2ª con camere a piu' letti.
4. Le tariffe per i ricoverati nelle sale speciali ed in corsie comuni devono essere determinate dall'amministrazione ospedaliera ed approvate dal Prefetto, prendendo a base la tariffa nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche approvata con decreto del Capo del Governo 7 agosto 1937, n. 2061, e tenendo altresi' presenti i rapporti di impiego tra i sanitari e l'ente ospedaliero per la parte riguardante il trattamento economico di detti sanitari.
5. Le amministrazioni ospedaliere corrispondono ai sanitari curanti sui proventi sopra indicati una congrua quota da stabilirsi come nel comma precedente.
Art. 84
1. Con le stesse modalita' di cui all'articolo precedente saranno determinate le tariffe per le prestazioni agli abbienti, eseguite negli ambulatori, negli istituti di cure speciali, laboratori e gabinetti ospedalieri, e saranno erogati i relativi proventi.
Capo III. Riscontro diagnostico.
Art. 85
1. Il riscontro diagnostico dei deceduti negli Istituti di cura viene eseguito in conformita' delle disposizioni del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore e del regolamento di polizia mortuaria.
2. Il sanitario che procede a detta indagine deve redigere apposita relazione da inviarsi al direttore sanitario, che ne da' comunicazione al primario e deve assicurarsi che la diagnosi anatomica sia trascritta sulla scheda clinica.
3. Quando venga accertata una diagnosi differente da quella fatta in vita, e riportata nella scheda di morte, il direttore sanitario deve curare che venga apportata la necessaria rettifica, con nota a parte, della scheda di morte.
Titolo IV. Preparazione del personale di immediata assistenza
Capo I. Scuole-convitto professionali per infermiere.
Art. 86
1. Fermo restando il disposto dell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, entro il termine di cinque anni dall'entrata in vigore delle presenti norme, le amministrazioni degli ospedali di prima categoria, in relazione ai propri bisogni assistenziali, devono predisporre locali idonei per la istituzione ed il funzionamento di una apposita scuola-convitto professionale per infermiere a norma dell'art. 133 del testo unico anzidetto.
2. Per la istituzione delle scuole sopra indicate, le amministrazioni ospedaliere hanno facolta' di stipulare convenzioni cogli enti indicati nel sopracitato art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie.
Art. 87
1. Gli Istituti ospedalieri possono provvedere a loro carico per il funzionamento delle scuole.
2. Possono anche provvedervi a mezzo di opportune convenzioni con altri enti indicati dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
Capo II. Corsi teorico-pratici per assistenti tecnici e preparatori.
Art. 88
1. E' in facolta' delle amministrazioni ospedaliere, presi accordi coi primari dei laboratori di ricerche o dei gabinetti radiologici, di aprire corsi teorico-pratici per istruire gli aspiranti ai posti di assistenti tecnici o preparatori.
2. La durata dei corsi, i programmi, le prove, le commissioni di esame, il rilascio dei certificati e le tasse di iscrizione sono approvati dal Ministro per l'interno.
3. Al personale insegnante e' corrisposta una congrua retribuzione.
Capo III. Disposizioni speciali per l'assistenza infermiera presso ospedali appartenenti ad Ordini e Congregazioni religiose.
Art. 89
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 124
Titolo V. Disposizioni per il Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma e per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale»
Art. 90
1. Nulla e' innovato alle norme in vigore per il Pio Istituto di S.
Spirito ed ospedali riuniti di Roma, concernenti l'accettazione e dimissione degli infermi, nonche' circa la vigilanza e tutela sul predetto Pio Istituto.
Art. 91
1. Per lo stesso Pio Istituto e per gli ospedali dipendenti da istituti a carattere interprovinciale o nazionale, la nomina delle commissioni esaminatrici dei vari concorsi e le attribuzioni del Prefetto, previste dalle presenti norme, sono devolute al Ministro per l'interno.
Titolo VI. Disposizioni generali e transitorie.
Art. 92
1. Le istruzioni necessarie per la disciplina dei rapporti tra gli ospedali e le Regie cliniche saranno impartite dal Ministri per l'interno, d'accordo col Ministro per l'educazione nazionale.