diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 60 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-18, depositata il 1986-03-24
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:60
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12299

  • Locazione di immobili urbani
  • Immobili adibiti ad abitazione
  • Contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978
  • Contratti soggetti a proroga
  • Rinnovo tacito del rapporto in assenza di previa disdetta del locatore
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Norme in materia di locazione di immobili urbani), sollevata - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, nell'ambito della disciplina transitoria dei rapporti di locazione abitativa in corso alla data del 30 luglio 1978, lo stesso art. 58 non prevede, per i contratti soggetti a proroga, il rinnovo tacito del rapporto in assenza della previa disdetta del locatore (di cui all'art. 3, stessa legge), rinnovo, invece, previsto dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga. È stata infatti già decisa la questione nel senso dell'infondatezza, non risultando irrazionale la denunciata diversità di disciplina, stante la sostanziale diversità tra i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit. (il quale, col prorogare ulteriormente i contratti già soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, dispone una normativa particolarmente favorevole per il conduttore) ed i rapporti di cui all'art. 65 (in base al quale, i contratti già non soggetti a proroga legale sono stati ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione solo eventuale e comunque spesso di minima entità); diversità su cui non incide minimamente la sent. n. 22/1980, con cui la Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa (la necessità propria o dei congiunti) del recesso anticipato del locatore, prevista dall'art. 59, legge cit.. - Nello stesso senso: S. n. 33/1985. - Sotto altri profili: S. nn. 22/1980 e 250/1983.

Norme impugnate

  • art. 58 legge 27 luglio 1978, n. 392
  • art. 65 legge 27 luglio 1978, n. 392

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (norme in materia di locazione di immobili urbani) promossi con ordinanze 14 dicembre 1983, 31 gennaio e 13 marzo 1985, emesse dai Pretori di Milano e di Lucca nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Salardi Marisa e Molgora Rosa, lacopi Amabile e Stefani Dante Luigi, nonché Maggioni Lucinia e dall'O Maria, iscritte ai nn. 269, 352 e 353 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 214 bis e 256 bis dell'anno 1985; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri nella causa n. 353 del 1985; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Francesco Saja.
punto 1
Ritenuto che nel corso di un Giudizio vertente tra Iacopi Amabile e Stefani Dante Luigi ed avente ad oggetto licenza per finita locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Lucca con ordinanza del 13 marzo 1985 (reg. ord. n. 269 del 1985) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non soggetti a proroga; che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo a contrasto con l'art. 3 Cost.; che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Milano con ordinanza del 14 dicembre 1983, emessa nel procedimento vertente tra Salardi Marisa e Molgora Rosa (reg. ord. n. 352 del 1985) e del 31 gennaio 1985, emessa nel procedimento vertente tra Maggioni Lucinia e dall'O Maria (reg. ord. n. 353 del 1985); che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nella causa n. 353 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33 del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni, debbono essere riuniti; che la questione è già stata decisa da questa Corte con sentenza 6 febbraio 1985 n. 33; che in essa la Corte ha osservato come la diversità della disciplina, rilevata dai giudici a quibus, tra le due categorie di contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla sostanziale diversità delle categorie stesse; che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica, sono stati ulteriormente prorogati dalla legge n. 392 del 1978, venendo Così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il conduttore, il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità; che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso anticipato del locatore, prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983); che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Lucca e di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n. 33 del 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze