Sez. 2, Sentenza n. 6519 del 19/05/2000 (Rv. 536699 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI | Procuratore "extra districtum", nella vigenza dell' art. 5 R.D.L. 1578/1933 - Diritto al compenso - Esclusione - Fondamento - Validità del processo nel quale l'attività è svolta - Condizioni - Ininfluenza - Distinzione tra rappresentanza procuratoria e difesa tecnica - Irrilevanza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI
Non spetta il diritto al compenso per l'attività svolta dal procuratore legale dinanzi ad un'autorità giudiziaria extra districtum, nella vigenza dell'art. 5 R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 - (abrogato dall'art. 6 della legge 24 febbraio 1997 n. 27) - perché l'art. 82, terzo comma, cod. proc. civ. gli negava la legittimazione processuale a rappresentare la parte nei giudizi pendenti dinanzi a tali uffici giudiziari. Nè a tal fine rileva che il processo nel quale è stata svolta l'attività di cui si chiede il compenso sia invece valido in quanto espletata unitamente ad altro difensore, legittimato da procura, ed iscritto all'albo presso il Tribunale appartenente al distretto ove si svolge il giudizio, non consentendo il succitato art. 5 R.D.L. 1578/1933 di distinguere tra difesa tecnica ed attività di rappresentanza procuratoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)