Decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Testo in vigore al
Art. 59
1. Il primo comma dell'art. 59 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e' sostituito dal seguente:
"Il presidente della Giunta provinciale, per i consorzi la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per gli altri, puo' disporre che gli attrezzi per la pesca da usare nella zona di ciascun consorzio, relativamente alle acque interne, siano, a cura del consorzio stesso, muniti di speciale contrassegno che ne accerti la conformita' con le disposizioni vigenti, e puo' stabilire che per tale servizio sia corrisposto al consorzio uno speciale diritto".
Art. 60
1. Il secondo e terzo comma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, sono sostituiti dai seguenti:
"Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre ogni anno sugli stanziamenti di bilancio erogazioni a favore delle Amministrazioni provinciali che nei limiti di queste erogazioni assegneranno contributi ai consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' concedere sugli stessi stanziamenti di bilancio contributi a favore dei consorzi sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso.
I contributi non possono superare le entrate del consorzio ottenute come nel primo comma del presente articolo.
I consorzi sono tenuti a comunicare i loro bilanci all'autorita' che, a norma dei commi precedenti, puo' disporre la concessione di contributi".
Art. 61
1. L'art. 61 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 485, e' sostituito dal seguente:
"Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facolta' di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio".
Capo III. Repressioni delle frodi nella preparazione e nel Commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari
Art. 62
1. Fermi restando i poteri di vigilanza, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma degli articoli 40 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 87 del relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e prodotti agrari, gli stessi poteri di vigilanza sono attribuiti anche alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali potranno avvalersi della collaborazione di altri enti ed istituti interessati.
2. Agli agenti che le Amministrazioni provinciali nominano a tal fine e' riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
3. Per l'espletamento dei servizi e dei compiti di cui al comma precedente, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'inizio di ogni esercizio finanziario, provvedera' ad assegnare contributi alle Amministrazioni provinciali sui fondi ad esso stanziati.
Titolo III. Decentramento autarchico alle Camere di commercio, industria ed agricoltura
Capo I. Bachicoltura
Art. 63
1. L'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, e' sostituito dal seguente:
"Chiunque intende preparare per la vendita seme bachi da seta deve ottenere speciale autorizzazione dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio. Uguale autorizzazione e' necessaria per preparare il seme che si scambia o si da' gratuitamente.
Nell'art. 1 del regolamento alla legge citata nel primo comma, approvato con regio decreto 8 agosto 1930, n. 1799, alle parole "Ministero dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite le parole "Camera di commercio, industria ed agricoltura, competente per territorio".
Art. 64
1. Il potere di autorizzazione attribuito al prefetto dall'art. 4 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, nonche' dall'art. 6 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al detto regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, e' demandato alle Camere di commercio, industria ed agricoltura.
2. Conseguentemente negli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, al prefetto devono intendersi sostituite le Camere di commercio, industria ed agricoltura.
Art. 65
1. Nelle materie contemplate negli articoli 63 e 64 del presente decreto, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste puo' con suo decreto emanare, in qualunque momento, direttive di carattere generale obbligatorie per le Camere di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.
Art. 66
1. Il primo comma, dell'art. 16 del decreto-legge luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, convertito nella legge 28 giugno 1923, n. 1512, e' modificato come segue:
"I pretori debbono trasmettere copia di tutte le sentenze in materia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio, entro un mese dalla pronuncia".
Art. 67
1. L'art. 7 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, portante modifiche ed integrazioni al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1158, e' sostituito dal seguente:
"Le Camere di commercio, industria ed agricoltura terranno gli elenchi aggiornati degli stabilimenti od impianti autorizzati nella Provincia e ne invieranno copia all'Ente nazionale serico che curera' la tenuta dell'elenco aggiornato degli impianti autorizzati, per tutto il territorio della Repubblica".
Art. 68
1. L'art. 1 della, legge 13 maggio 1942, n. 625, e' modificato come segue:
"Nelle Province in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, le Camere di commercio, industria ed agricoltura, con deliberazione della Giunta camerale, potranno vietare, sentito il parere o su proposta dell'ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di eta', consentendo solo la "rimondatura" e la "spuntatura" a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresi', che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali, in cui detto allevamento puo' essere eseguito".
Art. 69
1. L'art. 2 della legge 15 maggio 1942, n. 625, e' modificato come segue:
"I divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente art. 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonche' quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolino lavori culturali. Perche', tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, che provvederanno, sentito l'ispettore provinciale dell'agricoltura".
Art. 70
1. L'art. 4 della legge 15 maggio 1942, n. 625, e' modificato come segue:
"Nei provvedimenti di divieto previsti dal precedente art. 1, le Camere di commercio, industria e agricoltura possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglie di gelso e non possa o non voglia utilizzarle per propri allevamenti, di porle a disposizione di terzi allevatori o di cederle a quel prezzo che, annualmente in ogni Provincia, sara' fissato dalle stesse Camere di commercio, industria e agricoltura".
Capo II. Olivicoltura
Art. 71
1. L'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e' modificato come segue:
"L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita', dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, puo' essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvedera' con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse, eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura".
Art. 72
1. L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e' modificato come segue:
"La Camera di commercio, industria ed agricoltura, sui proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha facolta' di imporre, con deliberazione della Giunta camerale, ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprieta' o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalita' ed il termine del reimpianto".
Titolo IV. Disposizione finale
Art. 73
1. Resta salva la competenza attribuita nella materia disciplinata dal presente decreto alle Regioni a statuto speciale, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti.
Art. 74
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 1955
GRONCHI
SCELBA - MEDICI - DE PIETRO - TREMELLONI - GAVA - ROMITA - VILLABRUNA -
TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1955
Atti del Governo, registro n. 93, foglio n. 93. - CARLOMAGNO