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Sez. 1, Sentenza n. 22501 del 19/10/2006 (Rv. 594509 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto d'opera professionale - Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Mancanza - Nullità - Sanatoria "per facta concludentia" - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594509-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

Il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A. (nella specie, un comune), anche se questa agisca 'iure privatorum', deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta ex artt. 16 e 17, r.d. n. 2440 del 1923; l'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonchè l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poichè gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. (Alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una somma a titolo di compenso per un incarico professionale svolto per il Comune dall'intimante, dipendente dello stesso in qualità di responsabile del Servizio Assetto e Uso del Territorio, ritenendo che la delibera di conferimento dell'incarico, sulla quale lo stesso intimante fondava la propria pretesa, in mancanza della prescritta formalità, non potesse essere interpretata che come un ordine di servizio del Comune, pur riferito a mansioni esorbitanti dalle mansioni espletate dal pubblico dipendente, che non lo aveva impugnato, dando corso alle prestazioni richieste, sicchè doveva escludersi ogni conferimento di incarico libero-professionale suscettibile di autonomo compenso.)

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)