Che approva il Regolamento per la Consulta Araldica
Testo in vigore al
Art. 70
1. Colle stesse norme che pel Libro d'oro, si fanno le iscrizioni nel Libro araldico dei titolati stranieri. In esso si segnano tanto le famiglie italiane che sono nel legittimo possesso di titoli stranieri, debitamente riconosciuti o confermati; quanto le famiglie straniere che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di titoli italiani.
Art. 71
1. Il Libro araldico della cittadinanza serve per la iscrizione delle famiglie cittadine, che sono nel legittimo e riconosciuto possesso di stemmi, di predicati, o di altre distinzioni. Contiene la descrizione dello stemma coi suoi ornamenti, l'indicazione delle altre qualificazioni riconosciute, quella della concessione, rinnovazione o riconoscimento e dalle prese deliberazioni col nome degli individui stati riconosciuti, omettendo la parte genealogica.
Art. 72
1. Nel Libro araldico degli enti morali, si segna il possesso legittimo e riconosciuto di stemmi, bandiere, sigilli, titoli ed altre distinzioni di provincie, comuni, societa' ed altri enti morali, colle indicazioni delle concessioni o riconoscimenti e delle prese deliberazioni.
Art. 73
1. Il Cancelliere cura che si formino per tutti i Registri araldici, e per gli atti verbali delle adunanze, gli indici alfabetici dei cognomi, nomi di enti morali, predicati e delle massime deliberate.
Art. 74
1. I Registri e Libri araldici sono custoditi dall'Ufficio araldico.
Art. 75
1. Delle concessioni, conferme, rinnovazioni e riconoscimenti, come pure delle massime stabilite, si informa il pubblico nel Bollettino ufficiale della Consulta araldica, sotto la direzione del R.
2. Commissario.
Art. 76
1. Le dichiarazioni ed estratti da questi libri e registri si fanno a cura del Cancelliere dietro parere e col visto del R. Commissario.
§ 9. Ufficio Araldico ed Archivio
Art. 77
1. L'Ufficio Araldico, presso il Ministero dell'Interno:
a) Riceve le istanze e le comunica al R. Commissario per la istruzione e parere;
b) Cura la riscossione dei diritti di cancelleria;
c) Prepara i provvedimenti Sovrani e ministeriali e gli atti esecutivi in materia nobiliare ed araldica;
d) Comunica le deliberazioni e provvedimenti agli interessati;
e) Custodisce i Libri e Registri araldici e l'Archivio della Consulta araldica;
f) Amministra i fondi assegnati alla Consulta araldica;
g) Nell'assenza del Cancelliere lo sostituisce nelle sue attribuzioni.
Art. 78
1. Le carte relative agli affari araldici sono conservate nell'Archivio della Consulta araldica. Per ogni istanza si tiene un fascicolo separato, purche' piu' istanze non si riferiscano ad una stessa persona o famiglia.
Art. 79
1. Si possono restituire le carte presentate:
a) Quando il chiedente, prima della decisione, ritira la sua istanza;
b) Quando le carte richieste non ebbero influenza sulle prese decisioni;
c) Quando si presentano copie letterali dei documenti da collezionarsi ed autenticarsi dal Cancelliere;
d) Quando si richiede l'Ufficio araldico di farne eseguire, a spese degli interessati, copie autentiche;
e) Quando la decisione fu negativa.
Art. 80
1. Per queste restituzioni occorre il previo parere del Regio Commissario.
Art. 81
1. Dei documenti conservati nell'Archivio araldico non si dara' comunicazione a chicchessia, fuorche' ai membri della Consulta, al R.
Commissario ed agli interessati che li produssero.
2. Per la comunicazione delle carte agli interessati occorre il parare del R. Commissario.
Art. 82
1. Le copie, od estratti da documenti dell'Archivio araldico, si autenticheranno dal Cancelliere, col visto del R. Commissario.
§ 10. Diritti e contabilità
Art. 83
1. Nessun provvedimento nobiliare sara' sottoposto alla firma competente fino a che non risulti del pagamento delle tasse o dei diritti dovuti.
Art. 84
1. Per la riscossione dei diritti di cancelleria, l'incaricato del servizio di cassa del Ministero dell'Interno ricevera', di volta in volta, appositi ordinativi dall'ufficio araldico. Le ricevute che egli rilasciera' delle singole somme riscosse, dovranno essere staccate da un bollettario, a madre e figlia, che gli verra' rimesso al principio di ogni esercizio finanziario, bollato e vidimato sul primo foglio, d'ordine del Ministro, dal Capo Gabinetto, coll'indicazione del numero delle bollette.
Art. 85
1. Questo bollettario sara', con tutti gli ordinativi di pagamento emessi durante l'anno finanziario, e con tutte le quitanze di tesoreria, unito al conto giudiziale dei proventi araldici, da presentarsi annualmente alla Corte dei Conti.
2. Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
Rudini'.