Sez. 5, Sentenza n. 23750 del 21/10/2013 (Rv. 628657 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Perdite su crediti - Istituti bancari convenuti in giudizio per risarcimento danni - Definizione transattiva con due dei tre istituti - Parziale irrecuperabilità ai fini fiscali ex art. 66 T.U.I.R. anche del credito vantato nei confronti del terzo istituto estraneo alla transazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di deducibilità delle perdite su crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, la definizione transattiva del giudizio operata con due dei tre istituti bancari, convenuti in giudizio per rispondere di asseriti danni, non costituisce "elemento certo e preciso", ai sensi dell'art. 66 T.U.I.R. "ratione temporis" vigente, dal quale far discendere l'obiettiva irrecuperabilità, peraltro parziale, altresì del credito vantato nei confronti dell'altro istituto, anche se convenuto in giudizio, ma che non sia addivenuto a transazione, in quanto la parziale irrecuperabilità del credito non deriva dall'obiettiva certezza circa il suo mancato soddisfacimento, ma trae origine da mere valutazioni, relative ad altri e diversi crediti, prive di diretti riscontri oggettivi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 71, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)