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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 70 del 1989

Decisione
decisa il 1989-02-09, depositata il 1989-02-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1989:70
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 15160

  • Processo penale
  • Dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice dell'impugnazione
  • Obbligo di decidere ai soli effetti civili
  • Previsione in caso di amnistia e non per altre cause di estinzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 68/1983, O. n. 248/1984.

Norme impugnate

  • art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405

Parametri

Massima n. 15161

  • Processo penale
  • Dichiarazione di estinzione del reato da parte del giudice dell'impugnazione
  • Obbligo di decidere ai soli effetti civili
  • Previsione in caso di amnistia e non per altre cause di estinzione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sul dedotto contrasto con il diritto di difesa.

Norme impugnate

  • art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1988 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali riuniti a carico di Lodigiani Romano ed altri, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Piacenza, con ordinanza del 12 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, nella parte in cui stabilisce "solo per il caso di estinzione del reato per amnistia l'obbligo per il giudice dell'impugnazione di decidere sull'impugnazione stessa ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"; che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
punto 2
Considerato che la questione di legittimità dell'art.12 della legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è già stata decisa nel senso della non fondatezza con sentenza n.68 del 1983 (v. anche ordinanza n. 248 del 1984), senza che dal giudice a quo vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli esaminati allora dalla Corte; che l'ordinanza di rimessione non motiva minimamente in ordine al dedotto contrasto dello stesso art.12 della legge n. 405 del 1978 con l'art. 24 della Costituzione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 3 agosto 1978, n. 405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988; 2) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.12 della legge 3 agosto 1978, n.405 (Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 12 gennaio 1988. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze