Sez. 6 - 3, Sentenza n. 22863 del 28/10/2014 (Rv. 633234 - 01)
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE | Contratti negoziati fuori dei locali commerciali - Contratto concluso in area pubblica od aperta al pubblico - Nozione - Luoghi pubblici destinati all'esposizione ed alla vendita dei beni e servizi del professionista - Riconducibilità - Esclusione - Fondamento.
VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSE MOBILI - IN GENERE
Non sono assoggettabili alle disposizioni dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, interpretato in coerenza con le finalità della Direttiva n. 85/577/CEE, le negoziazioni che si svolgano nell'ambito degli "stands" allestiti dagli operatori all'interno di una fiera o di un salone di esposizione, atteso che la peculiare tutela di cui alla menzionata normativa presuppone che le trattative avvengano in luoghi pubblici o aperti al pubblico non destinati di per sé alle negoziazioni, ed ai quali il consumatore acceda per finalità estranee a quella di comprare, vendere o contrattare, sì che l'eventuale iniziativa del professionista lo colga di sorpresa ed impreparato alla difesa dei suoi interessi.
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 20/12/1985 num. 577, Legge 15/01/1992 num. 50 art. 1 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)