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Sez. 2, Sentenza n. 2045 del 01/08/1967 (Rv. 329130 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE - DEROGHE - CONVENZIONE PER ATTO SCRITTO - NECESSITA - RIFERIMENTO ALLA NATURA E ALLA CONFORMAZIONE DEGLI IMMOBILI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/329130-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - FINESTRE - LUCI - CARATTERISTICHE OBBLIGATORIE - DEROGHE - CONVENZIONE PER ATTO SCRITTO - NECESSITA - RIFERIMENTO ALLA NATURA E ALLA CONFORMAZIONE DEGLI IMMOBILI - ESCLUSIONE.*

Ogni deviazione alle prescrizioni di legge sulle luci deve essere fondata su convenzione fra le parti risultante da atto scritto, ne possono essere invocate deroghe semplicemente in base alla natura e alla conformazione degli immobili. (nel caso di specie, il giudice di merito aveva, fra l'altro, ritenuto inattuabile la prescrizione legale dell'altezza minima di m.2, prevista dall'art.901, n.2, cod.civ., sulla base della considerazione che la parte aveva un'altezza inferiore ai due metri).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)