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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 25 del 1963

Decisione
decisa il 1963-03-05, depositata il 1963-03-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1963:25
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 1744

  • Tributi locali
  • Commissioni comunali per i tributi locali
  • Carattere di giurisdizioni speciali
  • Artt. 278 ss. T.U. 14 settembre 1931, n. 1175
  • Contrasto con art. 102, e vi disp. trans. Cost.
  • Questione incidentale di legittimità costituzionale dichiarata non fondata con precedente sentenza della corte
  • Riproposizione
  • Ordinanza di manifesta infondatezza. (costituzione, art. 102, disp. trans. vi; T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 278 ss.; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 26, secondo comma, 29; norme integrative, art. 9, secondo comma).
Leggi la massima
V. Sent. 24/56 D. (Nella fattispecie concerne la questione di legittimità, costituzionale delle commissioni tributarie comunali di cui agli artt. 278 ss., T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 102 Cost. ed alla disp. VI. La Corte, nelle sentenze nn. 12 e 41 del 1957, aveva affermato che la sopravvivenza delle commissioni tributarie, delle quali riconosceva il carattere giurisdizionale, non contrasta con l'art. 102 e con la disp. VI Cost., e, nella sentenza n. 42 del 1961, seguita dall'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 Cost.).

Norme impugnate

  • art. 278 r.d. 14 settembre 1931, n. 1175

Parametri

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con deliberazione emessa il 15 settembre 1962, dal Consiglio comunale di Tiriolo su ricorso di Domenico Badolato, Vincenzo Migliaccio ed Emilio Paone contro Tommaso Bruno, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962. Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
punto 1
Ritenuto che il Consiglio comunale di Tiriolo, con la suddetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 102 e alla disp. VI della Costituzione; che, secondo tale deliberazione, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione "quanto alla giurisdizionalità delle commissioni comunali per i tributi locali" ivi contemplate; che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 6 novembre 1962;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1961, a cui seguì l'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione; che questa Corte, con le sentenze nn. 12 e 41 del 1957, ha riconosciuto in generale il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie affermando, inoltre, che la loro sopravvivenza non contrasta con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione; che, in particolare, non vengono addotti né sussistono nuovi e diversi motivi di illegittimità costituzionale relativamente alle commissioni tributarie comunali, nei confronti delle quali, pertanto, le decisioni precedenti devono essere confermate;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la deliberazione di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze