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Sez. 1, Sentenza n. 5795 del 12/06/1999 (Rv. 527353 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | "Premio di fedeltà" - IRPEF - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527353-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, il "premio di fedeltà", che il datore di lavoro sia solito erogare ai dipendenti quando raggiungano una determinata anzianità di servizio, senza discriminazioni, sulla scorta della mera durata dei rapporti e secondo scelte ripetute nel tempo e divenute consuetudinarie, non rientra nelle previsioni dell'art. 48 secondo comma lett. f) del d.P.R. n. 917 del 1986, e, quindi, fa parte del reddito imponibile, in quanto costituisce per il datore di lavoro stesso erogazione liberale usuale e ricorrente (ancorché eccezionale e non ricorrente per ciascun beneficiario).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)