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Sez. 5, Sentenza n. 9902 del 24/06/1981 Ud. (dep. 06/11/1981) Rv. 150832 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI E CASI - EMISSIONE DEL DECRETO AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI - RIMEDI.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/150832-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPARIZIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA COMPARIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - CONDIZIONI E CASI - EMISSIONE DEL DECRETO AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI - RIMEDI.*

La sentenza che dichiara esecutivo il decreto penale di condanna per la mancata presentazione in udienza dell'opponente è soggetta a ricorso per Cassazione solo per motivi che denunciano violazioni dei presupposti legali della pronuncia impeditiva della regolare Costituzione del rapporto processuale o inosservanza della disposizione di cui al capoverso dell'art. 152 cod. proc. pen., che è applicabile in ogni stato e grado del giudizio. Ove risulti invece che il decreto penale è stato emesso al di fuori dei casi consentiti dalla legge, il P.m. può bensì promuovere la riparazione dell'errore, ma unicamente esercitando l'Azione revocatoria prevista dall'art. 506 comma ultimo cod. proc. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)