Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 09/11/1978 Ud. (dep. 16/03/1979) Rv. 141452 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - PUBBLICO MINISTERO - DECORRENZA DEL TERMINE - AVVISO DI DEPOSITO - NECESSITA - TRASMISSIONE PER IL "VISTO" - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE - FINALITA DEL "VISTO".*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - TERMINI - PUBBLICO MINISTERO - DECORRENZA DEL TERMINE - AVVISO DI DEPOSITO - NECESSITA - TRASMISSIONE PER IL "VISTO" - EQUIPOLLENZA - ESCLUSIONE - FINALITA DEL "VISTO".*
Ai fini della decorrenza del termine per la presentazione dei motivi di impugnazione del pubblico ministero, la comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza a norma dell'art 151 del codice di procedura penale costituisce un atto formale che non ammette equipollenti. La circostanza, pertanto, che il pubblico ministero sia venuto in altro modo a conoscenza, anche la piu completa, della sentenza impugnata, non fa decorrere il termine suddetto e non esime il cancelliere dall'Obbligo di provvedere alla prescritta comunicazione, che non puo essere ritenuta superflua. In particolare non puo essere considerata equipollente e sostitutiva di detta comunicazione la trasmissione della sentenza al pubblico ministero per il cosiddetto "visto", che ha una mera funzione amministrativa, in relazione ai poteri di vigilanza e di controllo che spettano a detto organo per il controllo sull'attivita del giudice al fine non solo di rilevare eventuali vizi della decisione ma anche la regolare applicazione della legge e si risolve, quindi, in una comunicazione che non concerne la posizione ed i poteri del pubblico ministero come parte del processo. (V mass n 138674; (V mass n 138443; (V mass n 134966; (V mass n 134587).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 167, Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Regio Decr. 28/05/1931 num. 603, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)