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Provvedimenti in materia di imposta di bollo

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonche' i libri, i registri gia' bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.

2. Analoga integrazione e' consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE