Provvedimenti in materia di imposta di bollo
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. La imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali e' previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche e del bollo a punzone, e' stabilita nella misura unica di lire 400 per ogni foglio.
Art. 2
1. La carta bollata, esclusa quella per cambiali, nonche' i libri, i registri gia' bollati in modo straordinario, che, all'attuazione della presente legge, si trovino interamente in bianco o, se adoperati, abbiano fogli in bianco, potranno, entro il 31 dicembre 1965, essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nella misura stabilita dal precedente articolo 1, mediante marche da bollo da applicarsi e da annullarsi direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data.
2. Analoga integrazione e' consentita per i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario e non ancora utilizzati.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 dicembre 1964
Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
MERZAGORA
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE