diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6605 del 11/11/1986 (Rv. 448759 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNCIA AL MANDATO - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE RINUNCIATARIO - NECESSITÀ - OBBLIGHI DELLO STESSO.*
Stato
decisa il 1986-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448759-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA - RINUNCIA AL MANDATO - EFFETTI NEI CONFRONTI DELL'ALTRA PARTE - SOSTITUZIONE DEL DIFENSORE RINUNCIATARIO - NECESSITÀ - OBBLIGHI DELLO STESSO.*

La rinuncia al mandato - al pari della revoca della procura - non ha effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore e non esime il difensore rinunciante, sino a quando non ha informato il cliente, dal compimento di quelle attività difensive immanenti, connesse alla funzione di procuratore presente in udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)