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Sez. 1, Sentenza n. 13 del 14/01/1966 Ud. (dep. 22/03/1966) Rv. 100860 - 01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE RESPONSABILE - REATO PROPRIO - PUNIBILITA A TITOLO DI COLPA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1966-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/100860-01

STAMPA - PERIODICA - DIRETTORE RESPONSABILE - REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA - IN GENERE - RESPONSABILITA DEL DIRETTORE RESPONSABILE - REATO PROPRIO - PUNIBILITA A TITOLO DI COLPA - ESTREMI.*

L'art 57 cod pen (nel testo sostituito dalla legge 4 marzo 1958 n 127), applicabile fuori dei casi di concorso, configura a carico del direttore o del Vice direttore responsabile, per i reati commessi con il mezzo della stampa periodica, una responsabilita per un reato proprio e autonomo, punito a titolo di colpa, di cui l'illecito commesso mediante la pubblicazione costituisce l'evento. La predetta responsabilita per colpa trova rispondenza in altri casi (artt 254, 335, 350, 387 cod pen) in cui il contributo causale apportato alla produzione dell'evento di un reato doloso, da parte di un soggetto qualificato per una particolare funzione che comporti determinati doveri, da luogo ad una autonoma figura di reato colposo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)