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Sez. 3, Sentenza n. 415 del 09/11/1972 Ud. (dep. 25/01/1973) Rv. 122995 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CONVIVENZA MORE UXORIO CON PROSTITUTA - PRESUNZIONE DI SFRUTTAMENTO - PROVA CONTRARIA.*
Stato
decisa il 1972-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122995-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - SFRUTTAMENTO - CONVIVENZA MORE UXORIO CON PROSTITUTA - PRESUNZIONE DI SFRUTTAMENTO - PROVA CONTRARIA.*

La convivenza more uxorio con una prostituta crea la legittima e grave presunzione che l'agente viva a spese della donna, sfruttando i proventi che questa ricava dalla sua prostituzione. Per vincere tale presunzione occorre la prova che l'agente eserciti un mestiere, piu o meno lucroso, oppure che abbia un reddito sufficiente al suo sostentamento ed al tenore di vita condotto.*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)