Sez. 1, Sentenza n. 1113 del 19/04/1971 (Rv. 351183 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA RIPROPONIBILE IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITA - DIFETTO DI INTERESSE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE - INTERESSE AL RICORSO - MOTIVI - OMESSO ESAME DI UNA QUESTIONE ASSORBITA RIPROPONIBILE IN SEDE DI RINVIO - INAMMISSIBILITA - DIFETTO DI INTERESSE.*
Non e ammissibile, per difetto di interesse, un ricorso incidentale con il quale si denuncia il mancato accoglimento di istanze che il giudice di merito non ha esaminate perche assorbite dall'accoglimento di una tesi principale non sfavorevole al ricorrente e che, in ipotesi di Cassazione della decisione impugnata, possono essere riproposte dinanzi al giudice di rinvio. (Conf 2321'70, mass n 348513 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)