Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19295 del 02/08/2017 (Rv. 645339 - 01)
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE | Cumulo di redditi di fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ex art. 92 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Modalità di calcolo del reddito dell'istante - Fondamento - Fattispecie.
PATROCINIO STATALE - AMMISSIONE - IN GENERE
Ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 92 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel prevedere il cumulo dei redditi dei familiari conviventi e nello stabilire, al contempo, che i limiti di reddito indicati dall'art. 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032, 91 per ognuno dei familiari conviventi, non pone una presunzione di reddito a carico dell'istante, ma intende agevolare la concessione del patrocinio a soggetti inseriti in nuclei familiari numerosi, elevando i limiti di reddito per l'ammissione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che, in presenza di familiare convivente, con reddito pari ad € 11.695, 00, aveva per ciò erroneamente assegnato all'istante, produttore di reddito pari a 0, un reddito fittizio pari ad € 1.032, 91, che, sommato a quello del familiare convivente, ne aveva determinato il superamento rispetto a quello fissato dall'art. 76 cit. per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)