Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337
Testo vigente
Capo I. Affidamento ed estinzione della concessione del servizio di riscossione
Sezione I. Affidamento in concessione del servizio
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed, in particolare, le lettere a), b), d), e), h), numeri da 6 a 8, l), m) e p);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "ufficio": la struttura dell'ente creditore incaricata della gestione delle attivita' connesse alla riscossione mediante ruolo;
b) "quota": l'importo complessivamente iscritto in uno stesso ruolo a carico di un debitore;
c) "ambito": la circoscrizione territoriale nella quale il concessionario o il commissario governativo gestisce il servizio di riscossione.
Art. 2 Requisiti per l'affidamento del servizio
1. Il Ministero delle finanze organizza il servizio nazionale della riscossione mediante ruolo articolato in ambiti territoriali affidati a concessionari di pubbliche funzioni.
2. La concessione del servizio di riscossione mediante ruolo e' affidata dal Ministero delle finanze a societa' per azioni con capitale, interamente versato, pari ad almeno 5 miliardi di lire, aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attivita' tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, delle altre attivita' di riscossione ad essi attribuite dalla legge e che non siano state dichiarate decadute da precedenti concessioni del servizio stesso.
3. I partecipanti al capitale delle societa' indicate al comma 1 ed i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle stesse societa', devono possedere, rispettivamente, i requisiti stabiliti dagli articoli 25, commi 1 e 2, e 26, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o comunque requisiti di professionalita' equipollenti da determinarsi con decreto ministeriale. La mancanza di tali requisiti produce gli effetti previsti dall'articolo 25, comma 3, del citato decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; in tal caso, le funzioni attribuite dalle predette norme alla Banca d'Italia sono esercitate dal Ministero delle finanze.
4. I trasferimenti, per atto tra vivi, delle azioni delle societa' concessionarie, nonche' le fusioni e le scissioni alle quali prendono parte tali societa' sono soggette, a pena di inefficacia, alla preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze.
5. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle societa' di cui al comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee o giunte, e dei relativi comitati di controllo, regionali, provinciali e comunali;
c) i dipendenti in servizio attivo degli enti che riscuotono mediante ruolo;
d) i componenti dell'organo di revisione economica e finanziaria degli enti che riscuotono mediante ruolo.
6. Le societa' di cui al comma 2 devono disporre di sistemi informativi automatizzati adeguati al volume delle operazioni da trattare e collegati telematicamente tra di loro e, con modalita' centralizzate, con la rete unitaria della pubblica amministrazione.
Le specifiche tecniche dei sistemi e delle procedure, nonche' le misure di sicurezza dei dati e delle strutture, e le informazioni che i concessionari devono fornire ai fini di rilevazione e controllo sulla loro attivita', sono individuate con decreto del Ministero delle finanze, sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e il garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3 Procedura di affidamento
1. Le concessioni del servizio nazionale della riscossione sono affidate, per ciascun ambito, mediante procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2. La scelta del metodo di gara viene effettuata tenendo conto del trasferimento di pubbliche funzioni disposto in concessione.
3. Ai fini dell'affidamento della concessione vengono necessariamente valutati, con riferimento all'estensione dell'ambito, i seguenti elementi:
a) capacita' finanziaria;
b) capacita' tecnica ed organizzativa, anche in relazione alle attivita' affidabili a terzi;
c) ubicazione, stato e consistenza dei locali da destinare al servizio;
d) percentuali di ribasso dell'aggio di cui all'articolo 17, comma 1.
4. La concessione viene affidata con decreto del Ministero delle finanze; con tale decreto viene fissato il termine entro il quale il concessionario stipula una convenzione accessoria all'atto di concessione nella quale si prevede necessariamente l'obbligo per i concessionari di accettare gli incarichi di svolgimento del servizio di riscossione coattiva mediante ruolo di cui al comma 6 su richiesta degli enti locali.
5. Per le province ed i comuni restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, per gli enti previdenziali, quelle contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 MARZO 2010, N. 40, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MAGGIO 2010, N. 73.
6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione dell'articolo 17.
7. Gli enti territoriali, gli enti pubblici e le societa' per azioni o a responsabilita' limitata, cui partecipino i predetti enti, possono, nel rispetto delle norme sull'evidenza pubblica, incaricare i concessionari di gestire la riscossione spontanea mediante versamento diretto delle proprie entrate. Nel rispetto delle stesse norme gli enti territoriali possono affidare al concessionario del servizio della riscossione anche il servizio di tesoreria.
8. I concessionari del servizio nazionale di riscossione possono, nel rispetto delle norme vigenti, assumere il servizio di tesoreria degli enti locali.
Art. 4 Ambiti e durata della concessione
1. L'estensione dei singoli ambiti, comunque non inferiore al territorio di una provincia, e' determinata, con decreto del Ministero delle finanze, tenendo conto della necessita' di garantire l'economicita' e l'efficienza del servizio, in relazione alle caratteristiche geografiche ed alle condizioni sociali ed economiche del territorio, del numero dei residenti e dell'ammontare delle entrate iscritte a ruolo nel biennio precedente l'avvio della procedura di affidamento.
2. La durata della concessione e' fissata nell'atto di indizione della gara di cui all'articolo 3 fino al termine massimo di dieci anni.
Sezione II. Vigilanza sui concessionari ed estinzione della concessione
Art. 5 V i g i l a n z a
1. Il Ministero delle finanze esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione al fine di assicurare la regolarita', la tempestivita', l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione, fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e regolamenti, sui predetti soggetti.
2. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini specifici, puo' impartire disposizioni ai concessionari.
3. L'amministrazione finanziaria puo' effettuare controlli nei confronti dei concessionari, anche avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed acquisizione di copie di atti e documenti.
Art. 6 Commissione consultiva
1. La commissione consultiva per la riscossione di cui all'articolo 1, lettera h), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, esprime pareri in materia:
a) di individuazione e determinazione deg1i ambiti territoriali delle concessioni;
b) di determinazione e revisione biennale della remunerazione del servizio;
c) di procedure di conferimento delle concessioni;
d) di criteri generali relativi al funzionamento del servizio nazionale della riscossione e all'attivita' degli intermediari della riscossione;
e) di adozione di regolamenti e atti amministrativi generali.
2. La commissione, altresi', a richiesta deg1i enti interessati, esprime pareri su atti e questioni attinenti al servizio della riscossione.
3. La commissione si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo seguente e, ove necessario, di volta in volta su singole questioni puo' consultare singoli concessionari o rappresentanti della categoria e puo' ricorrere alla consulenza di esperti e di organizzazioni professionali o universitarie specializzate in analisi di costi e di bilanci. Puo' anche acquisire, tramite la Direzione centrale per la riscossione, dati e informazioni relativi alle diverse forme di riscossione e all'andamento delle gestioni.
4. L'affidamento degli incarichi di consulenza e' disposto con provvedimento ministeriale su proposta del presidente della commissione: gli incarichi devono essere a tempo determinato e la loro durata non puo' superare l'anno finanziario. Con lo stesso o con successivo decreto e' determinato il compenso da corrispondere in relazione alla durata dell'incarico e dell'importanza del lavoro affidato; il compenso e' corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito. Non possono essere affidati incarichi di consulenza a dipendenti dei Ministeri delle finanze, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in attivita' di servizio ovvero in quiescenza da meno di due anni.
5. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati per non piu' di una volta, ferme restando le disposizioni in materia di limite massimo di eta' previsto per il pubblico impiego. La nomina a componente della commissione degli esperti e' incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro o di collaborazione con i concessionari o con il consorzio obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione.
6. Le regole di funzionamento della commissione sono stabilite, su proposta della commissione stessa, con apposito decreto ministeriale.
Art. 7 Segreteria tecnica
1. La segreteria tecnica della commissione consultiva e' composta da personale dei ruoli dell'amministrazione finanziaria.
2. La segreteria ha compiti di istruzione degli affari affidati alla commissione consultiva e cura in particolare:
a) la raccolta, l'analisi e l'istruzione del materiale documentale per lo svolgimento dell'attivita' della commissione;
b) i rapporti della commissione con la Direzione centrale per la riscossione e con gli uffici ed enti interessati alle procedure della riscossione;
c) la comunicazione ai membri della commissione dell'ordine del giorno dei lavori e la redazione dei verbali delle sedute.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, relativamente alla dotazione organizzativa e di personale della segreteria tecnica, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 8 Obblighi dei concessionari
1. I concessionari, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, lo inviano al Ministero delle finanze; le societa' che non hanno provveduto all'approvazione del bilancio trasmettono, entro il 30 maggio di ciascun anno, un rendiconto economico finanziario provvisorio relativo al servizio svolto. Nello stesso termine sono trasmessi altri dati e notizie eventualmente stabiliti con decreto del Ministero delle finanze, che produce i suoi effetti decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale del concessionario concernenti irregolarita' nella gestione delle societa' concessionarie, ovvero violazione delle norme che ne disciplinano l'attivita', sono trasmesse in copia al Ministero delle finanze entro dieci giorni dalla data dell'atto a cura del presidente del collegio sindacale stesso.
3. Il Ministero delle finanze approva con decreto, previa audizione delle categorie interessate, il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione. Con tale codice si definiscono gli obblighi di correttezza dei concessionari e degli ufficiali della riscossione nella gestione delle procedure.
4. Nella convenzione accessoria all'atto di concessione di cui all'articolo 3, comma 4, e' inclusa, e viene sottoscritta specificamente dal concessionario, la clausola recante l'obbligo di rispetto del codice deontologico di cui al comma 3.
5. Prima dell'adozione del decreto di cui al comma 3 i concessionari non possono esercitare l'attivita' di cui al comma 1 dell'articolo 21.
Art. 9 R e c e s s o
1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, il concessionario ha facolta' di recedere dal rapporto di concessione notificando una comunicazione al Ministero delle finanze con le modalita' previste dal codice di procedura civile.
2. Il recesso ha effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla notifica della relativa comunicazione.
Art. 10 D e c a d e n z a
1. Nel caso in cui venga a mancare almeno uno dei requisiti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, il Ministero delle finanze invita il concessionario a provvedere al ripristino entro trenta giorni; se il concessionario non aderisce all'invito, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e' disposta la decadenza della concessione. La decadenza non attribuisce al concessionario alcun diritto di indennizzo.
2. In casi di particolare gravita' la decadenza puo' essere disposta anche senza il preventivo invito previsto dal comma 1.
3. La notificazione del decreto di decadenza priva il concessionario di qualsiasi potere in ordine alla riscossione.
4. Il concessionario decaduto, sotto la vigilanza del competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, che redige apposito processo verbale, consegna al commissario governativo, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di decadenza, la documentazione riguardante la gestione. In caso di inerzia, alla consegna provvede la direzione regionale delle entrate a spese del concessionario decaduto.
Art. 11 R e v o c a
1. Il concessionario incorre nella revoca se:
a) non inizia il servizio alla data fissata nell'atto di concessione;
b) non trasmette gli elementi di cui all'articolo 8, comma 1;
c) commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria;
d) risulta inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' per gravi e reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro applicabile agli addetti alla riscossione dei crediti e alle attivita' connesse;
e) non presta la cauzione nei termini previsti dalla convenzione accessoria di cui all'articolo 3, comma 4, o nel maggior termine assegnato dal Ministero delle finanze al ricorrere di particolari circostanze;
f) non adegua la cauzione nei termini previsti dall'articolo 29, comma 1;
g) utilizza ai fini dell'attivita' di recupero crediti di cui all'articolo 21 le informazioni acquisite nell'esercizio dell'attivita' di riscossione mediante ruolo;
h) viola gravemente o reiteratamente le disposizioni stabilite dall'articolo 21 o nel codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione, di cui all'articolo 8, comma 3.
2. La revoca e' pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze, notificato al concessionario, e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.
3. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 3 e 4.
Sezione III. Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione e residui di gestione
Art. 12 Nomina e durata dell'incarico
1. In ogni caso di vacanza della concessione, in attesa del nuovo affidamento della gestione del servizio, con decreto del Ministero delle finanze e' nominato il commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione scegliendolo, previo interpello, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 2 che ne facciano domanda.
2. Se nessuno dei soggetti indicati nel comma 1 presenta domanda, e' nominato commissario governativo il concessionario che abbia l'organizzazione piu' idonea a garantire temporaneamente lo svolgimento del servizio.
3. L'incarico di commissario governativo ha una durata di un anno ed e' rinnovabile una sola volta per un altro anno. Esso puo' essere revocato in ogni momento.
4. Al commissario governativo, si applicano, se non diversamente disposto, le norme stabilite per il concessionario.