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Provvedimenti urgenti per la finanza locale

Testo in vigore al

Art. 16 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 30 settembre 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non puo' essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 30 settembre 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. L'omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutivita' dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facolta' di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 30 settembre 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate, con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 maggio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di novembre 1987, per le delibere adottate entro il 31 luglio 1987; in unica soluzione, con scadenza nel mese di febbraio 1988, per le delibere adottate successivamente.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente
abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un
ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2.
L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita
certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 settembre 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

8-bis. Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non puo' essere inferiore al 60 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 dicembre 1987. Si applica la disposizione di cui al comma 3.

8-ter. La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata, nei limiti e secondo le modalita' ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le relative deliberazioni devono essere adottate entro il 31 dicembre 1987.

8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma 8-bis e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 8-ter sono iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di giugno e settembre 1988.

8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 8-bis. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.5

8-sexies. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 16-bis Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. A decorrere dall'anno 1988, e' obbligatoria per i comuni e le province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe sono aumentate, con effetto dal 1 gennaio 1988, del 30 per cento.

2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato testo unico per la finanza locale, le tariffe per l'anno 1988 dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.

3. L'omologazione del Ministero delle finanze, richiesta a norma del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, 21 e 273 del citato testo unico per la finanza locale, non condiziona l'esecutivita' dei provvedimenti che sono soggetti all'omologazione.

Art. 17 Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18 Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

  1. a) il comma 4-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' abrogato;

  2. b) l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito dal seguente:
    "Per la pubblicita' luminosa od illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non puo' superare i seguenti limiti:
    ====================================================================
    Comuni |Fino a | Fino a | Fino a | Fino a
    1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno
    ====================================================================
    Classe I | L. 3.500| L. 8.600| L. 12.200| L. 18.300
    Classe II | L. 3.100| L. 7.400| L. 11.600| L. 17.100
    Classe III | L. 2.500| L. 6.100| L. 11.000| L. 15.900
    Classe IV | L. 2.200| L. 4.800| L. 8.600| L. 13.500
    Classe V | L. 1.900| L. 4.500| L. 8.000| L. 12.200
    Classe VI | L. 1.700| L. 4.100| L. 6.100| L. 9.800
    Classe VII | L. 1.500| L. 3.700| L. 5.500| L. 8.600";

  3. c) il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito dal seguente:
    "La durata delle affissioni non puo' essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 x 100 o frazione:
    =====================================================================
    Comuni | Tariffa | Tariffa per ogni giorno successivo
    giorni 5
    =====================================================================
    Classe I | L. 750 | L. 80
    Classe II | L. 700 | L. 75
    Classe III | L. 650 | L. 70
    Classe IV | L. 600 | L. 65
    Classe V | L. 600 | L. 60
    ClasseVI | L. 600 | L. 55
    Classe VII | L. 600 | L. 50".

2. Per il 1987 le tariffe di cui alle lettere b) e c) del comma 1 si applicano automaticamente rapportando ad esse, rispettivamente, la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 8 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, ovvero la tariffa di cui al comma 1 dell'articolo 30 dello stesso decreto presidenziale deliberate o prorogate per l'anno 1987.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 OTTOBRE 1987, N.440

4. Il comma 4-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e' sostituito dal seguente:
"La pubblicita' annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicita' si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento cosi' eseguito sostituisce la dichiarazione"".

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovra' tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sara' demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicita' annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni gia' corrisposte.

6-bis. Con effetto dal 1 gennaio 1988 e' soppressa la facolta' dell'ulteriore aumento del 30 per cento di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

6-ter. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe in materia di imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni sono aumentate del 50 per cento. L'aumento e' del 20 per cento se e' stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facolta' di cui alla lettera b) dell'articolo 25 del decreto-legge citato al comma 6-bis.

6-quater. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe di cui al comma 6-ter si applicano nella misura massima.

Art. 19 Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali devono, nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale, che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 30 settembre 1987, per l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantita' di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente. Per l'anno 1988 le tariffe degli acquedotti devono coprire almeno il 70 per cento dei costi di gestione.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformita' in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per gli anni 1987 e 1988, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver accertato, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente e' tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988 ed entro il 31 marzo 1989, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.5

5. Le modalita' della certificazione sono stabilite, entro il 30 settembre 1987 ed entro il 30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

Art. 19-bis Canone per la raccolta e la depurazione delle acque

1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' elevato a lire 400. I conseguenti aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del servizio per l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988 entro il 31 dicembre 1987.

Art. 19-ter Diritti di segreteria

1. I diritti di segreteria di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, come modificata dall'articolo 27 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sono cosi' modificati:

  1. a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;

  2. b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il 2,5 per cento;

  3. c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni, l'1,3 per cento;

  4. d) sugli importi eccedenti lire 10 milioni fino a lire 60 milioni, lo 0,80 per cento;

  5. e) sugli importi eccedenti lire 60 milioni fino a lire 300 milioni, lo 0,60 per cento;

  6. f) sugli importi eccedenti lire 300 milioni fino a lire un miliardo, lo 0,30 per cento;

  7. g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento.

Art. 21 Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unita' di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli istituti di previdenza e' confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.4

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni e' posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli istituti di previdenza.

Art. 22 Contributi e prestazioni previdenziali

1. Con effetto dal 1 gennaio 1989, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonche' all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto e' tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo, l'ammontare dei contributi indicati nei mandati ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere e' tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvedera', entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale, apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvedera' ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonche' le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo. Con effetto dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle variazioni di carattere individuale del trattamento economico di attivita' di servizio.

7. Le eventuali morosita' pregresse al 31 dicembre 1988 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure gia' in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.6

8. Le modalita' per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. Gli importi degli aumenti previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 17 aprile 1985, n. 141, sono maggiorati dell'ulteriore misura del 50%, con effetto dal 1 luglio 1987. Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui trattasi sono a carico delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

10. In deroga a quanto stabilito in materia di indennita' premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennita' di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Art. 23 Contributi previdenziali a carico dello Stato

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni , dai consorzi di comuni e dalle comunita' montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennita' integrativa speciale nell'indennita' premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, e' assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1 gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sara' computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennita' premio di servizio. Tale modalita' trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennita' derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.3

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato".

6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24-bis Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti di tesoreria unica

1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1, delle somme affluite nelle contabilita' speciali intestate ai predetti enti ed organismi pubblici si eseguono, secondo il procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del codice di procedura civile, con atto notificato all'azienda o istituto cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
2. Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile e di ogni altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare l'ammontare per cui si procede nelle contabilita' speciali con annotazione nelle proprie scritture contabili.
3. In caso di pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli enti ed organismi pubblici di cui al primo comma dell'articolo 1 eseguiti anteriormente al versamento di queste in contabilita' speciale, il cassiere o tesoriere provvede ugualmente al dovuto versamento nella contabilita' speciale con annotazione del relativo vincolo.
4. Restano ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita' ed incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"
.

Art. 25 Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, e' sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato, secondo le funzioni e le attivita', in propri livelli funzionali. La dotazione organica dei singoli livelli, la loro equipollenza con le qualifiche funzionali di cui all'articolo 17 della legge 29 marzo 1983, n. 93, le declaratorie nonche' le modalita' di accesso, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sara' effettuata l'integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, concernente le dotazioni numeriche dei livelli funzionali della Cassa depositi e prestiti e le rispettive equipollenze con l'ordinamento statale, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione nonche' delle delibere consiliari gia' adottate in merito.

Art. 26 Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

1. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

Art. 27 Contributi associativi

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, e' cosi' sostituito:
"I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali".

Art. 28 Competenze della Corte dei conti - Sezione enti locali

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: "In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite e' superiore alla media." sono sostituite dalle seguenti: "In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio.
L'elenco relativo e' comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo.".

Art. 29 Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:

  1. a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 e lire 21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita' montane)";

  2. b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali";

  3. c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle comunita' montane";

  4. d) quanto a lire 1.100.000 milioni per l'anno 1988 e lire 2.200.000 milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento "Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalita' di investimento" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

  5. e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando parte dell'accantonamento "Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";

  6. f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province;

  7. g) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonche' per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR - Contributi straordinari alle camere di commercio".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 29-bis Ulteriore disposizione finanziaria

1. A valere sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, una ulteriore quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889 miliardi ed a lire 105 miliardi e' ripartita secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 5, del presente decreto.

Art. 31 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 1987
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro
FANFANI, Ministro dell'interno
COLOMBO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GAVA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 agosto 1987
Atti di Governo, registro n. 69, foglio n. 9