diritto.io

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

Testo in vigore al

Art. 14 Servizi ammessi a riscatto

1. Sono ammessi a riscatto i servizi prestati in qualita' di:

  1. a) dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, ai sensi dello art. 38, n. I, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato dall'art. 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636;

  2. b) vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi;

  3. c) assistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore;

  4. d) incaricato tecnico di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 22 luglio 1960, n. 765, anteriormente al conseguimento della qualifica di ingegnere nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile;

  5. e) amanuense di cancelleria assunto e retribuito a norma dell'art. 99 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e amanuense ipotecario;

  6. f) dipendente assunto con contratto locale per le esigenze degli uffici italiani all'estero;

  7. g) docente presso universita' estere, prima della nomina a professore di ruolo degli istituti italiani di istruzione superiore, purche' ricorrano le condizioni previste dall'art. 18 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

  8. h) lettore di lingua e letteratura italiana presso universita' estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o degli istituti professionali o di istruzione artistica, purche' ricorrano le condizioni previste dall'articolo unico della legge 12 febbraio 1957, n. 45.21

2. Per il riscatto dei servizi indicati nel comma precedente il dipendente statale e' tenuto al pagamento di un contributo pari al 6 per cento, commisurato all'80 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione al periodo riscattato, salvo quanto disposto nei successivi commi quarto e quinto.2

3. Se la domanda di riscatto e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' commisurato all'80 per cento dell'ultimo stipendio o dell'ultima paga o retribuzione.

4. Per il personale indicato nelle lettere c), d) ed e), il contributo di riscatto e' pari al 3 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante all'interessato all'atto della sua assunzione quale dipendente con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato.

5. Qualora il servizio di cui alla lettera f) sia stato prestato con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, si applica l'art. 11.

Art. 15 Servizi che hanno costituito titolo per l'inquadramento

1. I servizi comunque prestati, che abbiano costituito titolo per l'inquadramento nelle amministrazioni statali in qualita' di dipendente di ruolo o non di ruolo, sono computati a domanda.

2. Si applicano, rispettivamente, l'art. 11 oppure l'art. 14, secondo che detti servizi siano stati prestati con o senza iscrizione ad assicurazione obbligatoria.

3. Restano ferme, se piu' favorevoli, le particolari norme di computabilita' contenute nelle singole leggi di inquadramento.

Art. 16 Personale postelegrafonico

1. Sono computati a domanda i servizi resi dal personale contemplato dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1296, nonche' quelli prestati dal personale indicato dall'art. 86 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

2. Sono, inoltre, computati a domanda i servizi prestati presso le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal personale che, comunque assunto, abbia prestato servizio in qualita' di operaio giornaliero, con qualsiasi mansione; si applicano le disposizioni di cui al succitato art. 22 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Art. 17 Corsi di istruzione per i servizi telefonici

1. I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o meccanici, trascorsi prima della nomina in ruolo presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sono computati a domanda, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente capo, in favore degli allievi ammessi ai corsi stessi anteriormente al 26 marzo 1958.

2. Sono ugualmente computati a domanda i periodi di frequenza dei corsi di istruzione e di perfezionamento per allievi telefonisti o per allievi meccanici, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, trascorsi anteriormente alla nomina in ruolo presso la suddetta Azienda di Stato.

Capo III. Aumenti nel computo dei servizi

Art. 18 Campagne di guerra

1. Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

2. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce.

Art. 19 Servizio di navigazione e servizio su costa

1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra.

2. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

4. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato di due quinti.

5. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.

Art. 20 Servizio di volo

1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennita' mensili, e' aumentato di un terzo.

Art. 21 Servizio di confine

1. Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

2. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione.

Art. 22 Servizio prestato nei reparti di correzione o negli stabilimenti militari di pena

1. Il servizio del personale militare addetto ai reparti di correzione o agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.

Art. 23 Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate

1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, e' aumentato rispettivamente della meta' e di tre quarti.

2. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonche' il tempo trascorso in congedo.

Art. 24 Servizi scolastici

1. Sono aumentati della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo i servizi prestati:

  1. a) nelle scuole e nelle altre istituzioni educative e culturali italiane all'estero;

  2. b) ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 465, dagli insegnanti di ruolo ordinario della scuola primaria presso scuole funzionanti in paesi in via di sviluppo fuori d'Europa e dipendenti da tali paesi o da organismi internazionali;

  3. c) dagli insegnanti nelle scuole della zona del territorio di Trieste non amministrata dall'Italia. Se i servizi indicati nel comma precedente sono stati resi in periodi diversi, per il computo si osserva lo art. 21, comma secondo.

2. Sono aumentati di un terzo i servizi prestati:

  1. a) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1932-1933, nelle scuole, anche non classificate, site nelle localita' delle province di Trento e di Bolzano indicate nell'allegato A al regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127;

  2. b) come insegnante elementare, a partire dall'anno scolastico 1940-1941, nelle scuole di quinta categoria e rurali dipendenti dai provveditorati agli studi di Trieste e di Gorizia ovvero site nei comuni di Tarvisio e Malborghetto;

  3. c) dal personale direttivo o ispettivo, titolare rispettivamente di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole di cui alle lettere a) e b).

3. La disposizione del comma precedente si applica anche per gli insegnanti elementari che, a partire dallo anno scolastico 1940-1941, prestarono servizio in scuole di quinta categoria e rurali gia' dipendenti dai provveditorati agli studi di Pola e di Fiume nonche' per il personale direttivo o ispettivo, titolare di circoli o circoscrizioni comprendenti le scuole suddette.

Art. 25 Servizio degli operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici

1. Il servizio prestato dagli operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici e' aumentato di un quarto.

2. Ai fini dell'aumento di cui al comma precedente non si computano i periodi di interruzione del servizio.

3. I lavori insalubri sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro.

4. Sino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, sono considerati lavori insalubri quelli indicati nel decreto luogotenenziale 1 maggio 1919, n. 1100.

Art. 26 Servizi prestati in colonia e in territorio somalo

1. Il servizio prestato nelle cessate colonie italiane e' aumentato della meta' per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo.

2. Nelle stesse misure e' aumentato ii servizio prestato in Somalia durante l'amministrazione fiduciaria italiana o in attuazione dell'assistenza tecnica accordata dall'Italia allo Stato somalo.

3. Per l'applicazione delle due misure di aumento stabilite in questo articolo, il servizio prestato in Libia, quello prestato nelle altre colonie italiane e quello di cui al secondo comma si computano separatamente; si applica, per il computo di ciascuno di detti servizi, il secondo comma dell'art. 21.

Capo IV. Disposizioni speciali

Art. 28 Servizi equiparati a quelli dei dipendenti statali

1. Per gli effetti del presente testo unico il periodo trascorso con assunzione di responsabilita' di Governo e' equiparato al servizio reso nelle carriere direttive degli impiegati civili dello Stato.

2. Ai fini del trattamento di quiescenza, ai membri del Governo si applicano le disposizioni concernenti il personale dirigente dello Stato.

3. E' equiparato al servizio militare quello prestato:

  1. a) dai partigiani combattenti della guerra di liberazione nazionale;

  2. b) dal personale dell'assistenza spirituale presso le Forze armate dello Stato;

  3. c) dal personale militarizzato di diritto ai sensi delle relative disposizioni;

  4. d) dal personale militare e dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nonche' dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di guerra al seguito delle Forze armate o in qualita' di trattenuto per esigenze di carattere eccezionale.

4. E' inoltre equiparato al servizio prestato in qualita' di dipendente statale quello reso alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste.

Art. 29 Servizi scolastici

1. Il servizio di insegnamento prestato in qualita' di incaricato o supplente annuale, in virtu' di nomina conferita dal provveditore agli studi di Bolzano ai sensi dell'art. 12, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, e' riconosciuto per intero come servizio di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza.

2. Per gli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizi presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento, e' computabile tutto il servizio prestato sino all'assunzione in ruolo.

3. Gli insegnanti elementari incaricati o supplenti delle scuole dipendenti dallo Stato, iscritti al soppresso Monte pensioni anteriormente al 1 ottobre 1942 e assoggettati a ritenuta in conto entrate del tesoro dal 1 ottobre 1948, hanno diritto al computo della totalita' dei servizi prestati nelle scuole elementari.

4. Salvo quanto disposto nel comma precedente, il servizio prestato fino al 30 settembre 1948 dagli insegnanti elementari, con iscrizione al soppresso Monte pensioni si computa, ai fini del trattamento di quiescenza del dipendente statale, secondo le norme della legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni.

5. Nei confronti degli insegnanti delle scuole indicate nel titolo IV della legge 6 febbraio 1941, n. 176, il computo del servizio prestato anteriormente all'iscrizione al Monte pensioni si effettua secondo le norme contenute nel titolo suddetto.

6. Nei confronti del personale che abbia prestato servizio in qualita' di insegnante presso asili costituiti in ente morale, senza iscrizione al soppresso Monte pensioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 13 giugno 1952, n. 690.

Art. 30 Servizio ferroviario

1. Nel caso in cui il dipendente statale, con trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, abbia precedentemente prestato servizio in qualita' di agente di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, detto servizio si computa secondo le norme relative al trattamento di quiescenza del personale ferroviario.

2. L'onere del trattamento liquidato e' a totale carico dello Stato.

Art. 31 Navigazione mercantile

1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina e' computabile, in ragione della meta' della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.

Art. 32 Studi superiori richiesti agli ufficiali

1. Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi.

2. Si computano altresi' gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 33 Servizio prestato dai legionari fiumani

1. Il servizio prestato nella milizia legionaria fiumana dal 13 settembre 1919 al 5 gennaio 1921 si computa come servizio reso allo Stato.

Art. 34 Particolari situazioni connesse ad eventi bellici o politici

1. Per i dipendenti cessati dal servizio per motivi politici o razziali e successivamente riassunti, il periodo intercorso dalla cessazione alla riassunzione e' computabile ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, in relazione al regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; per i dipendenti non di ruolo si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, e nell'art. 73 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

2. Il servizio prestato nei ruoli del personale del cessato Governo delle isole italiane dell'Egeo e' computabile a norma dell'art. 4 della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

3. E' computabile ai sensi della legge 12 febbraio 1957, n. 46, il servizio prestato dagli insegnanti elementari e medi, di lingua tedesca, il cui rapporto d'impiego era stato interrotto nel periodo dal 1922 al 1930 in relazione alla situazione politica del tempo oppure nel 1940 in seguito agli accordi italo-germanici sulle opzioni.

4. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione dei servizi prestati da profughi e rimpatriati, contenute nell'art. 6 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.