Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 441 del 1990
Massime (2)
Massima n. 16367
- Ingegneri e architetti
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti
- Pensionati che conservino l'iscrizione all'albo
- Riduzione di un terzo della pensione
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - S. n. 99/1990.
Norme impugnate
- art. 2, comma 5, legge 3 gennaio 1981, n. 6
Parametri
Massima n. 16369
- Ingegneri e architetti
- Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per ingegneri e architetti
- Professionisti che abbiano maturato il diritto a pensione
- Proseguimento dell'esercizio della professione per almeno cinque anni
- Diritto al supplemento di pensione
- Percentuali di calcolo della relativa liquidazione
- Dimezzamento a fronte di contribuzione intera
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma in oggetto, nella parte denunziata. - S. n. 99/1990.
Norme impugnate
- art. 2, comma 7, legge 3 gennaio 1981, n. 6
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5° e 7°, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti") promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dal Pretore di Cagliari nel procedimento civile vertente tra Nurchi Carlo e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Carlo Nurchi contro la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti, il Pretore di Cagliari con ordinanza del 2 febbraio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, il quale prevede la riduzione di un terzo della pensione di vecchiaia quando il titolare conservi l'iscrizione all'albo professionale, nonché dell'art. 2, settimo comma, della stessa legge "nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per almeno cinque anni l'esercizio della professione è pari, per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anziché alle percentuali intere";
punto 2
Considerato che la questione è già stata decisa da questa Corte con la sentenza 2 marzo 1990, n. 99, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima norma in toto e della seconda in parte qua;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti") - già dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla sentenza n. 99 del 1990 -, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze