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Sez. L, Sentenza n. 7550 del 12/10/1987 (Rv. 455494 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455494-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - DECADENZA - ECCEZIONE IN SENSO PROPRIO - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La decadenza del lavoratore dal diritto d'impugnare una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. (sostituito dall'art. 6 della legge n. 533 del 1973) costituisce oggetto di una eccezione propria - cui si applicano le preclusioni degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ. - e non può essere dichiarata d'ufficio (art. 2969 cod. civ.), concernendo non materia sottratta alla disponibilità delle parti ma solo l'osservanza di norme inderogabili poste a tutela del trattamento minimo garantito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2969, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)