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Sez. 3, Sentenza n. 41564 del 21/11/2025 Ud. (dep. 29/12/2025) Rv. 289050-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Contravvenzione di cui all'art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 - Costituzione di una nuova impresa - Configurabilità del reato - Condizioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289050-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la contravvenzione di cui all'art. 55, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, postula, nel caso di costituzione di una nuova impresa, che il documento di valutazione dei rischi non sia stato ancora redatto allo spirare del termine di 90 giorni dall'inizio dell'attività, sicché il giudice è tenuto ad accertare puntualmente la data di avvio della stessa, non essendo sufficiente la mera assenza dell'indicato documento al momento dell'accesso ispettivo, se il menzionato termine non è ancora spirato.

Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 17 com. 1 lett. A), Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 28 com. 3, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 29 com. 1, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 55 com. 1 lett. A)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)