Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 07/07/1979 (Rv. 400368 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
I motivi del ricorso per Cassazione debbono investire, a pena di inammissibilita, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, talche nel giudizio di Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove e nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, in quanto non investito delle questioni stesse. (Conf 188/77, mass n 383701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)