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Sez. 2, Sentenza n. 3908 del 07/07/1979 (Rv. 400368 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400368-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE - INAMMISSIBILITA.*

I motivi del ricorso per Cassazione debbono investire, a pena di inammissibilita, statuizioni e questioni che hanno formato oggetto di gravame con l'atto di appello, talche nel giudizio di Cassazione non possono essere prospettate per la prima volta questioni nuove e nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, in quanto non investito delle questioni stesse. (Conf 188/77, mass n 383701).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)